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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19322/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel 1999, di obbligazioni del debito pubblico argentino tramite la banca intermediaria. In primo grado era stata accertata la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi e di astensione previsti dalla disciplina dei servizi di investimento; la banca era stata condannata alla restituzione della somma investita previa riconsegna dei titoli. Nel precedente giudizio di legittimità la sentenza di appello era stata cassata perché la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il nesso causale tra l'inadempimento informativo e il danno, non potendosi ritenere automatica la conseguenza risarcitoria. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che non fosse provato che l'investitore, se adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'acquisto, valorizzando la sua pregressa propensione al rischio, l'acquisto di altri titoli speculativi, la presunta adeguatezza dell'investimento ai suoi obiettivi e il fatto che, al momento dell'operazione, non vi fossero ancora dati certi di allarme sul default argentino. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha denunciato violazione degli artt. 2729, 21 e 23 TUF, 27-29 Reg. Consob 11522/1998, 115, 116 e 2697 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il nesso causale nonostante la violazione informativa della banca fosse già coperta da giudicato e che tale violazione generasse una presunzione di causalità superabile solo con prova di sopravvenienze idonee a interromperla, non con la mera dimostrazione di una generica propensione al rischio; inoltre ha censurato la mancata applicazione dell'art. 336 c.p.c. per non avere la corte disposto la retrocessione dei titoli a seguito della riforma della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nei giudizi relativi ai servizi di investimento, l'inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario consente l'accertamento presuntivo del nesso causale tra la violazione e il danno, e che la prova contraria della banca non può fondarsi sulla sola dimostrazione della generica propensione al rischio dell'investitore o su scelte speculative pregresse; occorre invece provare fatti sopravvenuti idonei a deviare la catena causale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva male applicato tali principi, valorizzando elementi non idonei a superare la presunzione causale e prospettando inoltre un errore circa la disponibilità, da parte della banca, di informazioni sulla rischiosità dei titoli all'epoca dell'operazione, in contrasto con il giudicato interno sull'inadempimento informativo.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il risarcimento spetta solo per i danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'investitore deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre l'intermediario può fornire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva del nesso causale.

  • art. 21 TUF

    Fonte degli obblighi di corretta informazione e di comportamento dell'intermediario finanziario.

  • art. 23, comma 6, TUF

    La disciplina dell'onere della prova riguarda la diligenza dell'intermediario, ma non esonera l'investitore dall'allegare danno e nesso causale.

  • artt. 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamati come normativa secondaria integrativa degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 336 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la riforma della sentenza di primo grado avrebbe dovuto estendere automaticamente i suoi effetti agli atti dipendenti, imponendo la restituzione dei titoli.

Massime di principio

  • Nei contratti di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario genera una presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno subito dall'investitore, in funzione di riequilibrio dell'asimmetria informativa.
  • L'investitore deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale; una volta provata la violazione degli obblighi informativi, spetta all'intermediario offrire prova contraria.
  • La prova contraria dell'intermediario non può essere desunta dalla sola generica propensione al rischio del cliente o da precedenti operazioni speculative, perché anche l'investitore speculativo deve poter compiere una scelta consapevole tra le opzioni di mercato.
  • Per escludere il nesso causale occorre dimostrare fatti sopravvenuti autonomamente idonei a interrompere la catena causale generata dal deficit informativo, non essendo sufficiente affermare che, all'epoca, il titolo non presentava ancora segnali certi di rischio se l'inadempimento informativo è già accertato.
  • L'accertamento del giudice di rinvio non può contraddire il giudicato interno formatosi sull'inadempimento della banca, né può rimettere in discussione fatti ormai coperti da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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