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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un imprenditore individuale agiva per il risarcimento dei danni derivati dall'allagamento del locale ove si svolgeva attività di ristorazione e birreria, evento che egli assumeva provocato dalla rottura e ostruzione della colonna condominiale di scarico delle acque nere. In primo grado la domanda era stata rigettata anche perché, alla data del sinistro, l'azienda risultava concessa in affitto. In appello venivano confermati il difetto di legittimazione del proprietario dell'azienda a chiedere i danni al mobilio e alle attrezzature, l'assenza di prova sulla chiusura dell'attività per cinque mesi e sui mancati introiti, nonché l'assenza di adeguata prova dei danni agli arredi; veniva invece esclusa la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. e respinta l'eccezione della compagnia assicuratrice sulla inoperatività della polizza. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: nullità della sentenza per valutazione disancorata dagli atti sulla titolarità/gestione dell'azienda alla data del sinistro; violazione di legge su legittimazione e prova del danno, sostenendo che il proprietario dell'azienda fosse legittimato a far valere i danni alle stigliature, agli arredi e il mancato guadagno; omesso esame della prevedibilità e prevenibilità del danno, richiamando precedenti allagamenti e la conoscenza del problema strutturale della rete fognaria da parte del condominio; omesso esame di fatti decisivi relativi ai danni alla mobilia e all'attività, valorizzando DVD, fotografie, elenco beni, preventivo di ripristino e perizia della compagnia. La compagnia assicuratrice proponeva ricorso incidentale condizionato sulla operatività della polizza, ma la Corte non lo esaminava perché assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché non indicava un effettivo omesso esame di fatto decisivo, ma solo una diversa lettura delle prove. Poiché il rigetto del quarto motivo ha definitivamente escluso la prova del danno, la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, relativi all'an della pretesa e alla legittimazione. Conseguentemente, è rimasta ferma la decisione di merito sfavorevole all'attore, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del condominio e della compagnia assicuratrice.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Per la responsabilità da cosa in custodia rileva il nesso causale tra cosa e danno; il custode può liberarsi provando il caso fortuito. Nel caso concreto, la Corte ha comunque escluso il danno per difetto di prova, rendendo irrilevante l'ulteriore scrutinio sulla responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del danno e del diritto al risarcimento incombe sull'attore; la mancata prova del pregiudizio comporta il rigetto della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Il ricorrente li invocava in tema di legittimazione e interesse ad agire, ma la Corte non ha accolto tali censure perché assorbite dal difetto di prova del danno.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se indica le ragioni poste a base della decisione; non è necessario confutare analiticamente ogni prova non accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul fatto non esaminato non può risolversi in contestazione della valutazione delle prove già considerate.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con il vizio denunciato; non è ammissibile una censura generica che chieda una rivalutazione del merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    Giustifica l'applicazione della ragione più liquida per decidere la controversia sul motivo più agevole, in chiave di economia processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    L'ordine logico delle questioni può essere derogato quando la soluzione più semplice consente di definire il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La parte che chiede il risarcimento deve fornire prova rigorosa sia dell'an sia del quantum del danno; in mancanza, la domanda va respinta anche se permane la questione sulla responsabilità del convenuto.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito.
  • La ragione più liquida consente di esaminare e decidere il motivo più agevole e dirimente senza dover affrontare preventivamente questioni logicamente pregiudiziali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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