Cassazione Civile, Ordinanza n. 19831/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione, stipulato nel 2007, avente a oggetto un terreno demaniale destinato ad uso agricolo. Il conduttore ha poi sostenuto che il fondo ricadesse in un Sito di Interesse Nazionale e fosse assoggettato a obblighi di caratterizzazione ambientale tali da impedirne o comunque limitarne lo sfruttamento economico; da ciò ha tratto la domanda principale di nullità del contratto e, in subordine, di risoluzione per inadempimento del locatore, oltre a contestare la pretesa canoni. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il conduttore ha promosso revocazione straordinaria lamentando che il locatore avesse dolosamente taciuto, nel corso di tutti i giudizi, elementi decisivi sulla reale inutilizzabilità del terreno, emersi a suo dire da documentazione successiva e da un parere ministeriale. La Corte d’appello ha respinto anche la revocazione; con il ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 395, n. 1, c.p.c., per mancato riconoscimento del dolo revocatorio, assumendo che il comportamento della controparte integrasse artifici e raggiri decisivi; 2) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione al supposto silenzio doloso dell’Agenzia; 3) violazione degli artt. 221 c.p.c. e 2699 c.c., per non avere la Corte riconosciuto efficacia di pubblica fede ad alcune affermazioni del consulente tecnico d’ufficio, oggetto di querela di falso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, pur essendo stata depositata copia autentica della sentenza impugnata, non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza stessa, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, c.p.c. La Corte ha anche rilevato che non era praticabile la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha comunque aggiunto, in via incidentale, che ove avesse esaminato il merito avrebbe ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo: il dolo revocatorio richiede una macchinazione fraudolenta idonea a paralizzare la difesa avversaria; il secondo motivo non denunciava un vero omesso esame ma una diversa valutazione dei fatti; la querela di falso non è proponibile contro la consulenza tecnica d’ufficio, che non gode di pubblica fede.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.
Per il dolo revocatorio non bastano mendacio, reticenze o violazioni di lealtà processuale: serve una macchinazione fraudolenta, con artifici o raggiri, idonea a paralizzare la difesa avversaria e a impedire l’accertamento della verità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge e omesso esame non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
La Corte richiama il termine breve per verificare, tramite la relata di notificazione del ricorso, la tempestività dell’impugnazione.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
La querela di falso presuppone un atto dotato di efficacia di prova privilegiata; non è esperibile contro la consulenza tecnica d’ufficio.
È richiamato per ribadire che la consulenza tecnica d’ufficio non ha valore di atto pubblico munito di pubblica fede.
La sua violazione, da sola, non integra il dolo revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
È richiamato nel racconto dei fatti come eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore per sospendere il pagamento dei canoni.
Sono le norme invocate a fondamento della revocazione straordinaria esperita contro la sentenza d’appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità quando la Corte non possa verificare ex actis la tempestività dell’impugnazione e non sia comunque possibile applicare la prova di resistenza.
- Il dolo processuale revocatorio richiede una condotta fraudolenta qualificata, con artifici o raggiri intenzionalmente diretti a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità; non bastano comportamenti ambigui, reticenze o mere allegazioni mendaci.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La querela di falso è ammissibile solo contro documenti o atti dotati di pubblica fede; non può essere proposta contro la consulenza tecnica d’ufficio, le cui conclusioni non vincolano il giudice e sono liberamente valutabili.
- La violazione degli obblighi di lealtà e probità processuale, di per sé sola, non coincide con il dolo revocatorio e non basta a travolgere la decisione passata in giudicato.
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