Cassazione Civile, Ordinanza n. 25424/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
In origine due acquirenti di un fondo agricolo avevano convenuto in giudizio i soggetti che lo conducevano, chiedendone il rilascio. I convenuti avevano negato l'esistenza di un rapporto agrario e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione del fondo, anche ai sensi dell'art. 1159 c.c., o comunque per usucapione ventennale. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale, ma la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, rigettando l'usucapione e accogliendo la rivendicazione. Con il ricorso per cassazione i convenuti soccombenti censuravano: l'erronea esclusione del possesso utile all'usucapione; l'uso di un criterio probatorio assimilato al 'oltre ogni ragionevole dubbio', ritenuto eccessivamente gravoso nel processo civile; l'accoglimento della domanda di rivendicazione; l'omesso esame del fatto decisivo del taglio di un albero, che a loro dire sarebbe stato indice di esercizio del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente nel senso che il rapporto iniziale con il fondo era riconducibile a un contratto agrario e che mancava la prova di un atto di interversione del possesso idoneo a trasformare la detenzione in possesso uti dominus. La pronuncia di merito, pertanto, è rimasta ferma; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti a fondamento dell'usucapione abbreviata del fondo; la Corte di merito ne ha escluso i presupposti in fatto, per mancanza di possesso utile e di interversione della detenzione
richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio
usato per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La prova dell'usucapione richiede la dimostrazione rigorosa di un possesso pieno, continuo, pacifico e non equivoco; la mera coltivazione del fondo o l'uso materiale del bene non bastano se il rapporto originario è riconducibile a detenzione per titolo altrui.
- Chi detiene un bene in nome altrui può acquistare il possesso utile all'usucapione solo dimostrando un atto di interversione idoneo a manifestare in modo univoco il mutamento del titolo di godimento.
- Nel giudizio di rivendicazione, il rigetto della domanda di usucapione dedotta dal convenuto può incidere sull'alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla prova del proprio diritto di proprietà.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune fonti di prova e non su altre, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
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