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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30646/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di concorso nella detenzione illecita di arma da fuoco (art. 110 c.p., art. 23 comma 3 L. n. 110/1975) e per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo due motivi principali: (1) violazione dell'art. 270 c.p.p. e illogicità della motivazione perché, secondo la difesa, la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento, che a suo dire erano rilevanti per provare la finalità della detenzione dell'arma; (2) violazione dell'art. 110 c.p. per motivazione illogica circa il concorso nella detenzione dell'arma: la difesa sosteneva che la mera convivenza/uso comune dell'abitazione e la conoscenza della presenza dell'arma non sono sufficienti per ravvisare il concorso, e che la prova del concorso avrebbe dovuto riguardare condotte antecedenti all'acquisizione dell'arma da parte del correo Muzzupappa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione delle intercettazioni, la Corte ha ritenuto che le conversazioni disposte in altro procedimento non siano state utilizzate per fondare la responsabilità del Campisi nei reati per cui è intervenuta la condanna, bensì erano dirette a provare l'aggravante ex art. 416‑bis n.1, poi esclusa; la condanna si è invece basata su osservazioni dirette della polizia giudiziaria e sugli esiti delle perquisizioni e dei sequestri (rinvenimento, nella stanza in uso al ricorrente, di giubbotto antiproiettili, passamontagna, documento con foto del Campisi intestato ad altra persona, denaro falso, nonché elementi collegati come auto blindata; e l'osservazione del lancio dell'arma dal balcone da parte del Muzzupappa con il Campisi accanto). Quanto al concorso, la Corte ha confermato che la pluralità di elementi indiziari, unitamente alla diretta osservazione, rende grave e congrua la ricostruzione della responsabilità anche in termini di concorso nella detenzione dell'arma; inoltre la Corte ha affermato che il contributo rilevante può anche realizzarsi successivamente all'acquisizione del possesso dell'arma, posto che la detenzione si valuta in termini di disponibilità per un arco temporale apprezzabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il concorso possa essere dimostrato anche tramite elementi successivi all'acquisizione dell'arma e che non sia richiesta esclusivamente una complicità antecedente al possesso; rilevano la disponibilità effettiva e una pluralità di indizi che denotino la riconducibilità dell'arma anche al concorrente.

  • art. 23, comma 3 e comma 4, legge n. 110/1975

    Norme relative al porto/detenzione di arma clandestina: sono le disposizioni sostanziali contestate per la detenzione illegale dell'arma; la Corte ha confermato la condanna per la fattispecie prevista dal comma 3 e la precedente assoluzione per il comma 4 era stata già pronunciata in primo grado.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione (o altra fattispecie richiamata dall'articolo): utilizzato nelle imputazioni; la Corte d'appello ha confermato la valutazione probatoria relativa a questo capo in base agli elementi acquisiti durante le perquisizioni e sequestri.

  • art. 56 e art. 575 cod. pen.

    Art. 56 (tentativo) e art. 575 (omicidio): erano richiamati in relazione ad accuse per fatti a danno di terzi; il GUP aveva assolto il ricorrente da tali accuse, richiamo presente nel processo ma non decisivo per la condanna qui confermata.

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per associazione di tipo mafioso: nel procedimento sono state disposte intercettazioni finalizzate a provare la sussistenza di tale aggravante; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero pertinenti a provare l'aggravante, la quale poi è stata esclusa, perciò quelle intercettazioni non hanno inciso sulla decisione di condanna per i reati accertati.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiesta dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata sia stata adeguata e coerente, avendo la Corte d'appello spiegato il non utilizzo delle intercettazioni rispetto ai reati per cui si è disposta la condanna e fondando la decisione su altre prove dirette e indizi.

Massime di principio

  • La mera convivenza o l'uso comune dell'abitazione non sono di per sé sufficienti a configurare il concorso nella detenzione di armi; tuttavia, quando sussiste una pluralità di elementi indiziari concreti (oggetti riconducibili all'uso dell'arma, osservazioni di P.G., comportamento congiunto al momento del disfarsi dell'arma), il concorso può essere ritenuto provato.
  • Le intercettazioni disposte in altro procedimento possono essere inutilizzabili o irrilevanti se servivano esclusivamente a provare un'aggravante (es. 416‑bis) poi esclusa; la loro inutilizzabilità non invalida la condanna se la responsabilità è fondata su altri elementi probatori indipendenti.
  • Per i delitti di detenzione di arma, l'apporto colposo o volontario di un concorrente non deve necessariamente manifestarsi al momento dell'acquisizione dell'arma: rileva anche il comportamento successivo che dimostri disponibilità o controllo dell'arma per un tempo apprezzabile.
  • La Corte di Cassazione verifica la coerenza logica della motivazione delle decisioni di merito: se la motivazione è esente da contraddizioni e spiega adeguatamente il peso delle prove, il ricorso per vizio di motivazione è destinato a essere rigettato.
  • In presenza di prova indiretta (indizi) concatenata con osservazioni investigative dirette, la valutazione globale del quadro probatorio può giustificare la conferma della condanna anche senza una prova univoca e diretta della titolarità esclusiva dell'arma.

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