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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33897/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato in abbreviato a 8 anni per lesioni aggravate con coltello, incendio della casa della vittima e violazione degli arresti domiciliari. I motivi principali sono: (1) critica alla valutazione della prova, ritenuta indiziaria, apodittica e non idonea a superare il ragionevole dubbio; deduzione di incongruenze relative a captazioni, celle telefoniche e compatibilità temporale con le dimissioni dall'ospedale e il rientro agli arresti domiciliari; rilievo di una possibile diversa interpretazione di alcune intercettazioni e della denuncia che suggerirebbe una causa alternativa dell'incendio; censura sul valore dato alla ricognizione negativa della persona offesa; (2) censura del trattamento sanzionatorio per eccesso di pena e per mancata adeguata motivazione nella quantificazione della pena, con richiesta di attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva facoltativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione congrua e non illogica, valorizzando intercettazioni, presenza dell'imputato nella zona al momento dei fatti e violazione degli arresti domiciliari (comprovata anche dallo stratagemma dell'uscita dall'ospedale). Ha considerato gli indizi, valutati unitariamente, gravi, precisi e concordanti; ha escluso che il ricorrente abbia indicato specifici travisamenti di prove o elementi nuovi tali da consentire sindacato in Cassazione (principio della "doppia conforme"). Sulla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione riguardo alla gravità dei fatti e alla valutazione della recidiva, non ravvisando profili di illogicità o irragionevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art.81, art.110, art.583 comma 2 n.4, art.423, art.385

    Le norme sono state invocate per qualificare i reati (concorso di persone, lesioni aggravate con coltello, incendio e altre fattispecie accusatorie) e sono state applicate per confermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione alle condotte contestate

  • Legge 110/1975

    Richiamata nel capo di imputazione come disposizione aggravante o correlata alle accuse di possesso/uso di arma/incendi; la Corte l'ha tenuta presente nella qualificazione del fatto

  • Codice di procedura penale

    art.173 comma 1 disp. att.

    Richiama il limite entro cui il ricorrente ha articolato i motivi in Cassazione (criterio di specificità dei motivi di gravame)

  • Codice di procedura penale

    Norma sulla prova indiziaria; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione degli indizi (certezza dei fatti, valenza dimostrativa e valutazione unitaria) per giustificare la decisione di merito

  • Codice di procedura penale

    Richiamata in relazione al giudizio abbreviato e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte osserva che il mancato rispetto formale di questa disposizione non è automaticamente deducibile in Cassazione se non integra una violazione rilevante ai sensi di legge

  • Codice di procedura penale

    Richiamata per ricordare i limiti di deducibilità in Cassazione delle violazioni di norme processuali non previste a pena di nullità; la Corte ha escluso che i vizi invocati costituiscano motivo valido ai sensi di questa disposizione

  • Codice penale

    Norme sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della quantificazione della pena congrua e conforme ai criteri richiesti (gravità del fatto, elementi di personalità, rapporto con precedenti condanne)

  • Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le fonti di prova: per far dichiarare ammissibile un ricorso contro una 'doppia conforme' occorre indicare specifici travisamenti di prova o errori di diritto chiari e motivati, non semplici richieste di rivalutazione.
  • Nel giudizio su prova indiziaria il giudice deve valutare gli indizi singolarmente (certezza ed efficacia dimostrativa) e unitariamente; la Corte di legittimità controlla la correttezza metodologica, ma non sostituisce la valutazione del merito quando questa è congrua e non illogica.
  • Le doglianze generiche sulla possibile esistenza di ipotesi alternative (alibi, altre cause dell'evento) sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate dall'indicazione puntuale di elementi processuali travisati o ignorati.
  • Quanto alla motivazione della pena, il sindacato di legittimità è limitato: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt.132-133 cod. pen.; la mera richiesta di una maggiore mitigazione senza mostrare irragionevolezza della motivazione non prevale in Cassazione.
  • Le intercettazioni e le celle telefoniche possono avere forte valore indiziario se inserite in un quadro probatorio coerente; chi contesta la loro interpretazione deve indicare errori logici o probatori specifici per ottenere sindacato di legittimità.
  • La qualificazione di "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado dalla corte d'appello) rende più difficile l'ammissione del ricorso in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare che la corte d'appello ha fondato la decisione su elementi nuovi non esaminati dal primo giudice o che vi sia un evidente travisamento probatorio.
  • Le spese e i provvedimenti collegati (es. contributi alla Cassa delle Ammende) possono essere comminati quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sono ravvisabili profili di colpa nella sua presentazione; è opportuno valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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