Cassazione Penale, Sentenza n. 33897/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato in abbreviato a 8 anni per lesioni aggravate con coltello, incendio della casa della vittima e violazione degli arresti domiciliari. I motivi principali sono: (1) critica alla valutazione della prova, ritenuta indiziaria, apodittica e non idonea a superare il ragionevole dubbio; deduzione di incongruenze relative a captazioni, celle telefoniche e compatibilità temporale con le dimissioni dall'ospedale e il rientro agli arresti domiciliari; rilievo di una possibile diversa interpretazione di alcune intercettazioni e della denuncia che suggerirebbe una causa alternativa dell'incendio; censura sul valore dato alla ricognizione negativa della persona offesa; (2) censura del trattamento sanzionatorio per eccesso di pena e per mancata adeguata motivazione nella quantificazione della pena, con richiesta di attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione congrua e non illogica, valorizzando intercettazioni, presenza dell'imputato nella zona al momento dei fatti e violazione degli arresti domiciliari (comprovata anche dallo stratagemma dell'uscita dall'ospedale). Ha considerato gli indizi, valutati unitariamente, gravi, precisi e concordanti; ha escluso che il ricorrente abbia indicato specifici travisamenti di prove o elementi nuovi tali da consentire sindacato in Cassazione (principio della "doppia conforme"). Sulla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione riguardo alla gravità dei fatti e alla valutazione della recidiva, non ravvisando profili di illogicità o irragionevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.81, art.110, art.583 comma 2 n.4, art.423, art.385
Le norme sono state invocate per qualificare i reati (concorso di persone, lesioni aggravate con coltello, incendio e altre fattispecie accusatorie) e sono state applicate per confermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione alle condotte contestate
Richiamata nel capo di imputazione come disposizione aggravante o correlata alle accuse di possesso/uso di arma/incendi; la Corte l'ha tenuta presente nella qualificazione del fatto
art.173 comma 1 disp. att.
Richiama il limite entro cui il ricorrente ha articolato i motivi in Cassazione (criterio di specificità dei motivi di gravame)
Norma sulla prova indiziaria; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione degli indizi (certezza dei fatti, valenza dimostrativa e valutazione unitaria) per giustificare la decisione di merito
Richiamata in relazione al giudizio abbreviato e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte osserva che il mancato rispetto formale di questa disposizione non è automaticamente deducibile in Cassazione se non integra una violazione rilevante ai sensi di legge
Richiamata per ricordare i limiti di deducibilità in Cassazione delle violazioni di norme processuali non previste a pena di nullità; la Corte ha escluso che i vizi invocati costituiscano motivo valido ai sensi di questa disposizione
Norme sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della quantificazione della pena congrua e conforme ai criteri richiesti (gravità del fatto, elementi di personalità, rapporto con precedenti condanne)
Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le fonti di prova: per far dichiarare ammissibile un ricorso contro una 'doppia conforme' occorre indicare specifici travisamenti di prova o errori di diritto chiari e motivati, non semplici richieste di rivalutazione.
- Nel giudizio su prova indiziaria il giudice deve valutare gli indizi singolarmente (certezza ed efficacia dimostrativa) e unitariamente; la Corte di legittimità controlla la correttezza metodologica, ma non sostituisce la valutazione del merito quando questa è congrua e non illogica.
- Le doglianze generiche sulla possibile esistenza di ipotesi alternative (alibi, altre cause dell'evento) sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate dall'indicazione puntuale di elementi processuali travisati o ignorati.
- Quanto alla motivazione della pena, il sindacato di legittimità è limitato: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt.132-133 cod. pen.; la mera richiesta di una maggiore mitigazione senza mostrare irragionevolezza della motivazione non prevale in Cassazione.
- Le intercettazioni e le celle telefoniche possono avere forte valore indiziario se inserite in un quadro probatorio coerente; chi contesta la loro interpretazione deve indicare errori logici o probatori specifici per ottenere sindacato di legittimità.
- La qualificazione di "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado dalla corte d'appello) rende più difficile l'ammissione del ricorso in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare che la corte d'appello ha fondato la decisione su elementi nuovi non esaminati dal primo giudice o che vi sia un evidente travisamento probatorio.
- Le spese e i provvedimenti collegati (es. contributi alla Cassa delle Ammende) possono essere comminati quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sono ravvisabili profili di colpa nella sua presentazione; è opportuno valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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