Cassazione Civile, Ordinanza n. 10241/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una società a una cartella esattoriale emessa per il recupero di sgravi contributivi fruiti in relazione a contratti di formazione-lavoro, ritenuti illegittimi aiuti di Stato alla luce della decisione della Commissione CE n. 2000/128/CE. In sede di rinvio, la corte territoriale ha rigettato l’opposizione rilevando che nel ricorso introduttivo non erano stati allegati in modo specifico i presupposti richiesti dalla decisione europea per considerare legittimi gli aiuti, e che la prova documentale era stata prodotta solo successivamente. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza della cartella ex art. 25, lett. b), d.lgs. n. 46/1999; 2) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della cartella per carenza di requisiti minimi di intelligibilità ex artt. 125 c.p.c. e 3 l. n. 241/1990; 3) violazione delle norme sul rito del lavoro e sull’onere di allegazione/prova, sostenendo che i fatti costitutivi erano stati tempestivamente allegati e che l’ente non aveva contestato i requisiti dei CFL; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché dal libro matricola sarebbe emerso l’incremento occupazionale richiesto dalla Commissione europea. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: i primi due perché la corte d’appello aveva implicitamente esaminato e rigettato le eccezioni; il terzo e il quarto perché il ricorso introduttivo era generico e privo dell’allegazione specifica dei requisiti richiesti dalla decisione europea (età dei lavoratori, assenza di riduzioni di organico, mantenimento in servizio di una quota dei lavoratori assunti con CFL, e trasformazione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato/creazione netta di posti di lavoro). La Corte ha inoltre escluso che tali carenze potessero essere sanate con la riassunzione nel giudizio di rinvio e ha affermato che la non contestazione non opera su fatti non tempestivamente dedotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale, ritenendo inammissibile o comunque irrilevante l’integrazione tardiva delle allegazioni nel giudizio di rinvio e insufficiente il richiamo generico al libro matricola. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese nei confronti dell’INPS, mentre ha compensato le spese nei confronti dell’agente della riscossione, poiché la controversia atteneva al merito della pretesa contributiva e non al procedimento di riscossione, rispetto al quale soltanto l’Agente della riscossione è legittimato passivo.
Norme richiamate
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte di merito aveva comunque esaminato le eccezioni, rigettandole implicitamente insieme all’opposizione.
Richiamato insieme alla disciplina sulla motivazione/intelligibilità della cartella, ma ritenuto assorbito dal rigetto della censura di omessa pronuncia.
Invocato per la pretesa carenza di motivazione dell’atto, ma la censura è stata respinta.
Il ricorso introduttivo nel rito del lavoro deve contenere tutte le allegazioni di fatto poste a fondamento della domanda.
La non contestazione non può operare con riferimento a fatti non tempestivamente dedotti nel ricorso introduttivo.
Il richiamo all’onere della prova non giustifica l’ingresso di allegazioni tardive né supplisce alla genericità del ricorso introduttivo.
art. 25, lett. b), d.lgs. n. 46/1999
Richiamato quale fonte della dedotta decadenza dell’azione di recupero, ma l’eccezione è stata ritenuta infondata/implicitamente rigettata.
L’integrazione delle allegazioni nel rito del lavoro è possibile solo nei limiti dei gravi motivi autorizzati dal giudice.
Decisione Commissione CE n. 2000/128/CE
Stabilisce i requisiti per la compatibilità degli aiuti di Stato connessi ai contratti di formazione-lavoro, che devono essere specificamente allegati e provati dalla parte che intende avvalersene.
Cass. S.U. n. 11353/04
Richiamata per il principio di necessaria completezza del ricorso introduttivo nel rito del lavoro e per l’inammissibilità di integrazioni successive fuori dai limiti autorizzati.
Cass. 25148/17
Richiamata per escludere che la non contestazione possa supplire alla mancata deduzione tempestiva dei fatti.
Cass. S.U. 7514/22
Richiamata per affermare che l’Agente della riscossione è legittimato passivo solo per questioni attinenti al procedimento di riscossione e non al merito della pretesa contributiva.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione completa dei fatti principali e secondari posti a fondamento della domanda; la successiva integrazione in sede di riassunzione o in altro momento del processo non è consentita, salvo i limiti espressamente autorizzati dal giudice.
- La non contestazione non può operare su fatti non tempestivamente allegati dalla parte attrice nel ricorso introduttivo.
- Quando la legittimità di un beneficio contributivo dipende da presupposti specifici fissati da una decisione europea, tali presupposti devono essere dedotti e provati in modo puntuale; un richiamo generico a documenti contabili o matricolari non è sufficiente.
- L’omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito, pur senza espressa trattazione separata, rigetta implicitamente le eccezioni formulate dalla parte.
- In opposizione a cartella per recupero di crediti contributivi, l’agente della riscossione non è il soggetto passivamente legittimato sulle questioni inerenti al merito della pretesa, ma solo su quelle relative al procedimento di riscossione.
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