Cassazione Penale, Ordinanza n. 15415/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso censurava la motivazione e la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse correttamente motivato sull'aumento di pericolosità sociale desunto dai precedenti penali e dalle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla recidiva. Ha giudicato congrua e pertinente la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i plurimi precedenti anche specifici dell'imputato, la persistenza nella medesima condotta e il contesto di spaccio organizzato in cui egli operava come pusher. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di conferma di condanna in appello; nel testo non viene discusso il merito della fattispecie, ma solo la tenuta della motivazione sulla recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato implicitamente nel tema della recidiva; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede una motivazione sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere.
Massime di principio
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è sufficiente quando il giudice di merito valorizza in modo coerente i precedenti specifici dell'imputato, la reiterazione della medesima condotta e le concrete modalità esecutive del fatto, da cui desumere una maggiore capacità a delinquere.
- Ai fini della recidiva, non è necessario un ragionamento astratto o meramente formale: occorre apprezzare se il nuovo episodio criminoso, per il contesto e le modalità di realizzazione, esprima un aumento della pericolosità sociale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare apoditticamente tale valutazione, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo mancanza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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