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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 795/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pescara che ha respinto la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente dei conti correnti a lui intestati. Ha dedotto violazione del principio di proporzionalità, del diritto al lavoro e del diritto al mantenimento (c.d. "minimo vitale"), sostenendo che il sequestro ha bloccato tutte le sue disponibilità, impedendogli di ricevere pagamenti da clienti, di pagare tre dipendenti e di provvedere ai bisogni della sua famiglia. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 4, n. 3981/2021) che riconosce un limite al sequestro per garantire il minimo vitale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: ha precisato che la disciplina di cui all'art. 545 c.p.c. sui limiti di pignorabilità non si applica ai crediti da lavoro autonomo, ma che esiste comunque, nel sistema, un limite al sequestro a fini di confisca per equivalente volto a garantire le esigenze minime di vita. Tuttavia tale limite va interpretato in modo circoscritto e richiede una puntuale allegazione probatoria da parte dell'interessato circa la sua situazione patrimoniale e reddituale. Il Tribunale aveva correttamente considerato che esigenze gestionali o di impresa (pagamento degli stipendi, mezzi per l'esercizio dell'attività) non rientrano, di regola, nelle esigenze minime personali e familiari del sequestrato; che il ricorrente non aveva fornito allegazioni e documenti idonei e che alcune esigenze prospettate (ricezione pagamenti dai clienti) potevano essere soddisfatte con l'apertura di altro conto. La Corte ha altresì richiamato che i parametri quantitativi valutabili sono limitati (richiamo al "triplo dell'assegno sociale" come riferimento indicativo nel diritto civile) e che le richieste del ricorrente (es. 3.000 euro mensili per la famiglia, 10.000 euro mensili per l'attività) erano sproporzionate e prive della necessaria documentazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'appello avverso provvedimenti relativi al sequestro preventivo; richiamata come titolo procedurale dell'impugnazione dinanzi al Tribunale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle misure cautelari reali (sequestro); utilizzata per fondare la richiesta di revoca parziale del sequestro

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma riferita alla confisca per equivalente nei delitti tributari; contestualmente richiamata per il fondamento del sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Regolamenta i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e simili; la Corte ha rilevato che tale disciplina non è applicabile ai crediti da lavoro autonomo, ma costituisce un parametro indicativo del ridotto ambito di tutela quantitativa riservata alle esigenze minime anche per i lavoratori subordinati

  • art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento normativo che, nel contesto delle misure di prevenzione, prevede poteri del giudice delegato per adottare provvedimenti a tutela dei soggetti e delle loro famiglie in caso di perdita dei mezzi di sussistenza; usato per mostrare la presenza di strumenti normativi a tutela del "minimo vitale"

  • art. 47, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Previsione normativa (sussidio per alimenti al fallito) richiamata a titolo esemplificativo per evidenziare che il sistema giuridico contempera misure restrittive con tutele per il sostentamento

  • Articoli costituzionali invocati (art. 2, art. 36, art. 4 Cost.) e Protocollo n. 1 CEDU

    Principi generali (dignità, diritto al lavoro, tutela della proprietà) evocati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della misura; la Corte li ha richiamati ma ha ritenuto che, alla luce della necessità di proporzionalità e dell'onere di allegazione, non emergesse una violazione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021 e altre)

    La sentenza della Sez. 4 è stata utilizzata per affermare l'esistenza di un limite alla confisca per equivalente volto a garantire il minimo vitale; la Corte qui precisa però che il limite va interpretato restrittivamente e richiede adeguate allegazioni

  • Corte Costituzionale (n. 202/2018, n. 91/2017, n. 248/2015) e giurisprudenza civile (Sez. U civ., n. 1545/2017)

    Richiami dottrinali/giurisprudenziali usati per sostenere che il legislatore può fissare limiti di pignorabilità anche contenuti e che tali scelte ricadono nel sindacato del legislatore; coordinate per argomentare la limitatezza della tutela quantitativa

Massime di principio

  • Esiste un limite al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente volto a garantire le esigenze minime di vita ("minimo vitale"), ma tale limite va interpretato in modo restrittivo
  • Il beneficio dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. non si estende ai crediti derivanti da lavoro autonomo; per questi ultimi non opera automaticamente la stessa protezione quantitativa prevista per stipendi o pensioni
  • L'onere di allegazione grava sul soggetto cui è stato apposto il vincolo: per ottenere il dissequestro o la revoca parziale è necessario fornire una documentazione completa e precisa sulla situazione patrimoniale e reddituale, nonché sulle esigenze effettive della famiglia
  • Le esigenze gestionali dell'attività professionale (pagamento degli stipendi, capitale di esercizio) non rientrano, di regola, nelle esigenze minime di vita del sequestrato, salvo adeguata dimostrazione contraria
  • Soluzioni pratiche meno gravose (per es. apertura di un nuovo conto per ricevere pagamenti) possono essere valutate dal giudice come alternative al dissequestro integrale
  • Le richieste di somme da svincolare devono essere proporzionate e documentate; importi indicati in termini generici o eccessivi (es. 3.000/10.000 euro mensili senza prova) non sono idonei a scalfire il vincolo
  • In caso di dubbi sulla natura delle somme, il giudice può richiedere prove certe e il limite al dissequestro, se concesso, può essere parametrato a riferimenti civili come il "triplo dell'assegno sociale" solo a seguito di puntuale allegazione

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