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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18660/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Roma (2/12/2024) che, in rinvio ex annullamento, aveva rideterminato le pene concordate ex art. 599‑bis c.p.p. per reati connessi all'art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Bonotti, Vittozzi, Tricca, Travaglini e Capogna denunciavano vizio di motivazione per mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Valtieri contestava la determinazione della pena (21 anni) e proponeva di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 74 (minimo di pena), invocando violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i cinque (Bonotti, Vittozzi, Tricca, Travaglini, Capogna) l'inammissibilità è stata motivata dal limite di ammissibilità del ricorso avverso sentenze rese ex art. 599‑bis c.p.p. (ammissibili solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del P.M., al contenuto difforme della pronuncia o all'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione) e dal fatto che sulla responsabilità si era formato giudicato progressivo, per cui non poteva riaprirsene il giudizio. Per Valtieri la corte ha ritenuto inammissibile la questione costituzionale e le censure sulla determinazione della pena perché la pena era stata concordata in appello e le questioni contestuali erano state di fatto rinunciate con l'accordo; in ogni caso la questione è stata ritenuta priva del requisito di rilevanza nel contesto di pena concordata. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di impugnazione delle sentenze rese su accordo sulla pena: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1)

    Fissa la cornice edittale per i reati di traffico di stupefacenti; è stata la norma di riferimento per la determinazione della pena concordata (oggetto della censura di Valtieri circa la misura minima).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le condizioni di applicazione di misure alternative/proscioglimento e similari; i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione di tali condizioni, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile nel rito dell'accordo.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato dalla difesa di Valtieri per sostenere una presunta disparità o violazione del principio di uguaglianza nell'interpretazione della pena minima; la Corte non ha esaminato la questione per difetto di ammissibilità/rilevanza.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato dalla difesa di Valtieri in relazione al principio di rieducazione e proporzionalità della pena; la Corte non ha proceduto all'esame costituzionale per ragioni processuali (pena concordata e rinuncia).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto ricorso per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità delle impugnazioni.

  • art. 452‑decies cod. pen.

    Richiamata in motivazione (attenuante speciale) come criterio di valutazione in appello; la mancata richiesta o la rinuncia a eccezioni su tali attenuanti nell'ambito dell'accordo limita la possibilità di riproporle in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate su accordo ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p. è fortemente limitato: ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del pubblico ministero, a difformità tra accordo e pronuncia o per omissione della dichiarazione di estinzione per prescrizione.
  • Le questioni sostanziali sulla responsabilità penale non possono essere riaperte se sulla responsabilità si è formato giudicato progressivo a seguito di precedenti statuizioni irrevocabili: ciò preclude censure successive sulla colpevolezza.
  • Le eccezioni e le questioni (anche costituzionali) sollevate per la prima volta in cassazione sono ammissibili solo se rilevanti e se il loro accoglimento potrebbe avere un effetto favorevole concreto sulla decisione impugnata; tuttavia, in caso di pena concordata in appello, la rilevanza viene spesso negata se l'interessato ha rinunciato a dedurre o a contestare aspetti sostanziali nell'ambito dell'accordo.
  • Chi accetta una determinazione della pena concordata in appello (accordo su recidiva, comparazione circostanze, ecc.) rinuncia in pratica ad impugnare molte delle scelte sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; questo comporta preclusione anche in Cassazione.
  • L'inammissibilità di ricorsi in Cassazione comporta, oltre al rigetto dell'impugnazione, la condanna alle spese processuali e, talvolta, sanzioni pecuniarie (ammende) a favore della cassa delle ammende.

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