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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15714/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva omologato concordati e ridotto le pene per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Le censure erano varie e comprendevano: (i) per Pelizza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sui capi 5) e 7) e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (ii) per De Masi, violazione del ne bis in idem rispetto a una sentenza di altro foro; (iii) per Ussi e Bel Aloua, carenza di motivazione in ordine ai beni sequestrati e mancata valutazione della continuazione con sentenza anteriore; (iv) per Bel Aloua, nullità per omessa notifica del decreto di citazione ad uno dei difensori; (v) per El Onsry, mancata motivazione della Corte in ordine alla ratifica dell'accordo ex art. 599 c.p.p.. I ricorrenti chiedevano, a vario titolo, annullamento della sentenza impugnata ovvero riconsiderazione di specifiche questioni probatorie o sanzionatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite (sent. n. 2647/2025) secondo cui, in caso di sentenza che ratifica un concordato, sono proponibili in Cassazione solo alcune categorie di censure (vizi attinenti all'accordo e alla formazione della volontà, contenuto difforme della pronuncia rispetto alla richiesta, applicazione di pena illegale, prescrizione precedente alla ratifica). Ne è conseguito che molte delle doglianze presentate (ne bis in idem, contestazioni sulla responsabilità penale, omissioni valutative non attinenti alla formazione/validità dell'accordo, questioni sulla continuazione, omissioni motivate sui beni sequestrati ove il ricorrente aveva rinunciato ai motivi d'appello ecc.) erano estranee al perimetro consentito e quindi inammissibili. La Corte ha altresì rilevato che la confisca disposta in primo grado era stata confermata per effetto della rinuncia ai motivi di appello non impugnati. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; indicata per identificare i reati contestati agli imputati.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Circostanze aggravanti nei reati di cui all'art. 73, richiamata per il quadro sanzionatorio applicato in giudizio.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Regola l'accordo (concordato) in appello; la Corte verifica la regolarità dell'accordo e il corretto esercizio della funzione di omologazione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Rilevata nella giurisprudenza di legittimità come ambito entro cui possono essere sollevate alcune questioni in caso di prosecuzione del giudizio dopo richiesta ai sensi di tale norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato le lettere rilevanti (b, c, e) per valutare le doglianze e ha dichiarato inammissibili i ricorsi quando le censure esulavano dal perimetro consentito dopo ratifica del concordato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a questioni di nullità o impugnazione; la Corte ha ritenuto alcune censure, come il ne bis in idem, estranee al rimedio proponibile dopo omologazione del concordato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale di motivazione delle decisioni; i ricorrenti lamentavano violazioni inerenti alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto tali censure non ammissibili se non attinenti alla validità/contesto dell'accordo.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito della giurisprudenza sul termine di deduzione delle nullità (omessa notifica): la Corte ha ritenuto preclusa la censura in cassazione nel caso esaminato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione è stata dedotta da Pelizza ma ritenuta censura non proponibile in cassazione dopo l'omologazione del concordato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese dei ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sent. n. 2647 del 10/07/2025 (Bira)

    Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possono essere fatti valere: 1) vizi che attengono l'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello, restando precluse le censure relative motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni procedimento di cui all'articolo 129 cod. proc. pen.

    Principio guida applicato dalla Corte: dopo ratifica di un concordato, l'ambito di sindacato in Cassazione è limitato alle questioni elencate; censure estranee a quelle categorie sono inammissibili.

Massime di principio

  • Dopo l'omologazione di un concordato in appello, la Corte di Cassazione può esaminare in via principale solo vizi attinenti alla formazione/validità dell'accordo, eventuale difformità della pronuncia rispetto alla richiesta, applicazione di pena illegale o prescrizione intervenuta prima della ratifica; questioni di merito sulla responsabilità o sulla valutazione probatoria sono generalmente precluse.
  • La rinuncia ai motivi di appello preclude la valutazione in Cassazione delle questioni connesse a quegli specifici motivi (es. confisca disposta in primo grado se non impugnata), salvo che la questione rientri nelle poche eccezioni ammissibili.
  • Nullità o vizî procedurali (es. omessa notifica ad un difensore) devono essere tempestivamente dedotte e, quando estranee al perimetro delle censure ammissibili dopo concordato, rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; ove possibile, tali questioni vanno sollevate nei termini e nei modi previsti dal rito.
  • Se l'obiettivo è ottenere annullamento senza rinvio in Cassazione, occorre fondare il ricorso su una delle questioni effettivamente sindacabili dopo la ratifica (ad es. illegittimità della pena o vizio formale dell'accordo), altrimenti il ricorso è probabilmente inammissibile e può comportare condanna alle spese e somme accessorie.
  • La motivazione della Corte d'appello rimane comunque scrutinabile in Cassazione nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; per contestare carenze motivazionali è necessario dimostrare che esse incidono su aspetti rilevanti e ricompresi nell'ambito delle censure ammesse dopo concordato.

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