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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33838/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un correntista aveva agito nei confronti della banca davanti al Tribunale per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente con apertura di credito, deducendo l'illegittimità di interessi ultralegali richiamati agli usi piazza, della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, delle valute e di altre spese. La banca aveva eccepito la prescrizione per le operazioni anteriori a una certa data. In primo grado il Tribunale aveva escluso la prescrizione, dichiarato illegittimi alcuni addebiti, ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione perché il conto era ancora aperto, ma ammissibile l'accertamento del saldo, determinando il dare-avere finale. In appello la banca aveva censurato soprattutto la ritenuta assenza di ultrapetizione e l'asserita irrilevanza dell'eccezione di prescrizione dopo il rigetto della domanda di ripetizione. In cassazione la banca ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la rideterminazione del saldo costituirebbe domanda nuova rispetto alla ripetizione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 2935 e 2946 c.c., contestando la negazione del proprio interesse a far valere la prescrizione. Il correntista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l'eccezione di prescrizione fosse generica perché le specifiche rimesse solutorie erano state allegate solo successivamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che nell'azione di ripetizione di indebito sia già compreso l'accertamento del saldo del rapporto e che, pertanto, la rideterminazione del saldo non integri una domanda nuova né una violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la banca conserva interesse a far valere la prescrizione anche quando il giudizio si concentri sulla corretta ricostruzione del saldo, poiché la prescrizione incide sulla non ripetibilità delle rimesse e quindi sulla quantificazione finale del dare-avere. Il ricorso incidentale condizionato del correntista è stato dichiarato inammissibile, perché contrario al consolidato orientamento secondo cui l'eccezione di prescrizione della banca è sufficientemente allegata con la sola deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare sin dall'inizio le singole rimesse prescritte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame alla luce dell'eccezione di prescrizione e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, nel decidere sulla ripetizione di indebito, procede anche all'accertamento del saldo del conto corrente, poiché tale verifica è logicamente e giuridicamente compresa nella domanda originaria.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire della banca permane anche quando il giudizio sia orientato alla ricostruzione del saldo, perché la prescrizione può incidere sulla quantificazione del rapporto e sulla non ripetibilità di determinate poste.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione di indebito presuppone il previo accertamento della mancanza di una valida causa solvendi e, dunque, del saldo del rapporto.

  • art. 345 c.p.c.

    La sostituzione dell'originaria domanda di ripetizione con quella di rideterminazione del saldo, previa espunzione degli addebiti illegittimi, non introduce una domanda nuova, ma comporta solo una riduzione del petitum.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione va valutata in relazione al diritto di ripetizione e può essere eccepita anche in funzione della corretta ricostruzione del saldo.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale opera quale fatto impeditivo rispetto alla pretesa restitutoria e rileva anche quando il tema del giudizio sia il ricalcolo del conto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del sindacato per violazione di legge invocato nei motivi di ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il primo motivo è stato ritenuto anche affetto da profili di inammissibilità per difetto di specifica trascrizione e indicazione del contenuto del petitum originario.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla sufficienza dell'allegazione dell'inerzia e della volontà di profittare della prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un rapporto di conto corrente, l'accertamento del saldo finale del rapporto è un passaggio logicamente presupposto e non integra, di regola, una domanda nuova.
  • La modifica della pretesa da condanna alla ripetizione a mera rideterminazione del saldo, con espunzione degli addebiti illegittimi, non viola il divieto di domande nuove in appello quando resta fermo il medesimo nucleo fattuale e causale.
  • La banca convenuta conserva interesse a eccepire la prescrizione anche se il correntista abbia chiesto il ricalcolo del saldo e non solo la condanna alla restituzione, poiché la prescrizione incide sulla non ripetibilità delle rimesse e quindi sul risultato del conteggio finale.
  • In materia di prescrizione estintiva nei rapporti bancari, l'onere di allegazione dell'istituto di credito è soddisfatto dalla deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e dalla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare immediatamente le singole operazioni prescritte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneConto corrente bancario e commissioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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