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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14795/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società già sottoposta a sequestro penale preventivo e poi dichiarata fallita. In primo grado il ricorso contro l'atto impositivo era stato proposto dal soggetto che si affermava legale rappresentante della società, sostenendo di poter agire per l'inerzia sia del curatore fallimentare sia del custode giudiziario nominato nel procedimento penale. La CTP aveva dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione, richiedendo l'autorizzazione ex art. 31 l.f.; la CTR aveva confermato, rilevando che non ricorresse una vera inerzia. In cassazione l'unico motivo denunciava violazione degli artt. 100 c.p.c. e 24 Cost., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimazione ad impugnare quale rappresentante della società in presenza dell'inerzia degli organi fallimentari e del custode giudiziario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, la società era già stata sottoposta a sequestro preventivo e dichiarata fallita; tuttavia la legittimazione eccezionale del fallito a impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia dell'organo concorsuale presuppone un'inerzia oggettiva e il permanere della qualità di legale rappresentante. Nel caso concreto, la mancata impugnazione da parte degli organi della procedura era frutto di una valutazione negativa sulla fondatezza dell'azione, non di inerzia; inoltre il ricorrente era cessato dalla carica dalla nomina del custode giudiziario, che aveva assunto anche la veste di amministratore delegato e quindi la legale rappresentanza. I principi sulla legittimazione del fallito non erano dunque estensibili all'ipotesi di pretesa inerzia del custode giudiziale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e con affermazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato come base del sequestro penale preventivo che aveva colpito la società prima del contenzioso tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché mancava il presupposto soggettivo e oggettivo della legittimazione nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa del ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 31 l.f.

    Indicato dalla CTP come norma ostativa per difetto di autorizzazione; la Cassazione non fonda la decisione su questo profilo, concentrandosi sulla carenza di legittimazione sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La legittimazione eccezionale del fallito o del soggetto che agisce per la società fallita ad impugnare un atto impositivo in luogo dell'organo della procedura presuppone una reale e oggettiva inerzia di quest'ultimo, non essendo sufficiente la semplice scelta di non proporre l'azione per una valutazione negativa sulla sua fondatezza.
  • Tale legittimazione straordinaria opera solo se permane in capo al soggetto la qualità di legale rappresentante; se la carica è cessata per effetto della nomina di un custode o di altro organo sostitutivo, la relativa capacità processuale viene meno.
  • I principi affermati in tema di inerzia del curatore fallimentare non sono automaticamente estensibili all'inerzia del custode giudiziario, specie quando quest'ultimo abbia assunto anche la funzione di amministratore e la rappresentanza legale della società.
  • La mera invocazione del diritto di difesa non consente di superare il difetto di legittimazione processuale quando il potere di impugnazione spetta a un diverso soggetto legittimato dalla procedura concorsuale o dal provvedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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