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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12769/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una banca in sede fallimentare per ottenere il riconoscimento del privilegio derivante da un pegno costituito su un dossier titoli, con riferimento anche a strumenti finanziari dematerializzati e titoli obbligazionari. Il tribunale aveva confermato l'esclusione del privilegio e, secondo la banca, aveva erroneamente ritenuto invalido il vincolo pignoratizio per mancato rispetto delle forme previste dalla disciplina di settore, nonostante la dedotta produzione di atti scritti, data certa, annotazione sul conto deposito dedicato, richiamo contrattuale del rapporto e identificazione dei titoli vincolati. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul pegno di strumenti finanziari dematerializzati e delle norme fallimentari, sostenendo che il pegno era stato validamente costituito; 2) violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sul dovere di corretta valutazione delle prove, censurando la motivazione del decreto come meramente apodittica; 3) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei moduli assegno e del terminale POS consegnati alla società fallita.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che il decreto del tribunale fosse affetto da motivazione apparente, perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito per negare il privilegio pignoratizio, limitandosi ad affermazioni non idonee a sorreggere la decisione. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sulla domanda di rivendica/restituzione dei moduli di assegno e dell'apparato POS, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ne è conseguita la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 83 e ss. d.lgs. n. 58/1998

    richiamati dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla costituzione del pegno su strumenti finanziari dematerializzati; la Corte non entra nel merito della loro corretta applicazione perché assorbe il primo motivo

  • art. 83 octies d.lgs. n. 58/1998

    invocato dalla ricorrente per sostenere la validità della costituzione del pegno e l'osservanza delle forme di legge

  • art. 99 l.fall.

    richiamato quale norma del giudizio di opposizione allo stato passivo e come base delle censure formulate

  • art. 4 d.lgs. n. 170/2004

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle garanzie finanziarie e alla costituzione del pegno

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare l'omessa pronuncia e la valutazione delle prove; la Corte valorizza in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per denunciare l'erronea ripartizione o valutazione dell'onere probatorio

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 50 T.U. bancario

    menzionato dal tribunale come elemento probatorio ritenuto al più indiziario, ma non ritenuto sufficiente a sorreggere la decisione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla Corte per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione e il vizio di motivazione apparente

Massime di principio

  • In sede di legittimità, ricorre il vizio di motivazione apparente quando la decisione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della statuizione e non consente di seguire il ragionamento decisorio, perché si limita ad affermazioni apodittiche o non idonee a spiegare la soluzione adottata.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente riproposte; l'omessa decisione su una domanda di restituzione o rivendica integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando una parte allega la valida costituzione di un pegno a garanzia di un credito, il giudice deve valutare in modo specifico la documentazione prodotta e dare conto, con motivazione comprensibile, delle ragioni per cui ritiene insussistente il vincolo o il relativo privilegio.
  • La cassazione con rinvio è giustificata quando il vizio riscontrato riguarda la motivazione o l'omissione di pronuncia e richiede un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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