Cassazione Penale, Sentenza n. 16552/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento per rapina impropria sostenendo che il fatto fosse da qualificare come rapina tentata e non consumata, dal momento che l'addetto alla sicurezza aveva seguito tutte le fasi della sottrazione e l'imputato non aveva acquisito il possesso della cosa sottratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria, richiamando la giurisprudenza che considera la rapina impropria perfezionata con la sola sottrazione o apprensione del bene, senza necessità dell'impossessamento autonomo. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena concordata con il giudice per le indagini preliminari (patteggiamento), evocata perché la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di tale articolo.
L'articolo e la giurisprudenza richiamata interpretano il comma 2 come riferito alla sola sottrazione; ne deriva che la rapina impropria si perfeziona con la mera apprensione o sottrazione del bene, senza che sia necessario l'impossessamento autonomo.
Norma che, insieme alla giurisprudenza, limita la possibilità di impugnare in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziarie e di somme a titolo di ammenda o ristoro quando il ricorso risulti inammissibile; applicato per irrogare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Definizione civile di possesso richiamata per distinguere l'impossessamento (signoria autonoma sulla cosa) dall'apprensione o sottrazione che, ai fini della rapina impropria, è sufficiente per la consumazione del reato.
Massime di principio
- La Cassazione ammette la revisione della qualificazione giuridica in sede di ricorso solo se l'errore è manifesto e chiaramente incongruo rispetto al capo di imputazione; le contestazioni prevalentemente valutative sono inammissibili.
- Per la rapina impropria è sufficiente la sottrazione o apprensione del bene; non è necessario dimostrare che l'agente abbia acquisito il possesso autonomo della cosa.
- Non confondere principi propri del furto con quelli della rapina impropria: la distinzione tra consumazione e tentativo segue regole diverse nelle due fattispecie.
- Presentare ricorsi in cassazione con argomentazioni non fondate sulla giurisprudenza consolidata comporta il rischio di dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di spese e ammende.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare in modo evidente e non meramente interpretativo perché la qualificazione applicata sia palesemente errata rispetto al capo di imputazione per sperare in ammissibilità del ricorso.
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