Cassazione Civile, Ordinanza n. 24421/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'accisa su un quantitativo di GPL che, pur destinato documentalmente all'uso domestico, era stato secondo l'amministrazione effettivamente destinato ad autotrazione; l'accertamento traeva origine da verbali della Guardia di Finanza che avevano rilevato consegne a soggetti e in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti, privi di idonee strutture di stoccaggio e commercializzazione per uso domestico. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso per cinque motivi e la Corte, in quella fase, aveva accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente e quindi nulla. La società ha poi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo: 1) omessa pronuncia sull'inammissibilità del motivo di cassazione accolto; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per mancata considerazione del preteso giudicato interno sulla non coincidenza tra i fatti posti a base dell'avviso e quelli oggetto del giudizio penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare prima la questione di nullità formale dell'avviso e non quella di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di revocazione e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era inconferente perché la decisione rescindente aveva accolto il terzo motivo di cassazione, non il quarto; il secondo era inammissibile per difetto di autosufficienza e perché denunciava un preteso errore di valutazione/interpretazione del giudicato, non un errore di fatto revocatorio; il terzo era in parte inammissibile e in parte infondato, poiché anche la dedotta violazione dell'ordine logico concerneva una valutazione giuridica e comunque la censura di motivazione apparente costituiva questione pregiudiziale rispetto a ogni altra, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, cioè falsa percezione della realtà o svista materiale, e non per errori di giudizio, interpretazione o valutazione di risultanze processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta per violazione dell'obbligo di motivazione quando la motivazione è meramente apparente.
artt. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della decisione tributaria deve essere effettiva e non apparente; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce elemento di prova apprezzabile dal giudice di merito e, se disconosciuta, richiede specifica motivazione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. nei confronti delle sentenze della Cassazione è esperibile solo per errori percettivi, non per contestare l'interpretazione del materiale processuale o la valutazione giuridica delle risultanze di causa.
- Il giudicato interno o la sua sussistenza non integra, di regola, un errore di fatto revocatorio, perché la sua interpretazione appartiene all'area degli errori di diritto.
- La deduzione di un preteso errore revocatorio richiede autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare gli atti necessari a verificare immediatamente il vizio denunciato.
- Quando la decisione si fonda sulla nullità della motivazione per apparenza, tale profilo è pregiudiziale e comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sul merito.
- La sentenza penale di patteggiamento può essere valorizzata dal giudice tributario come elemento di prova; se non la ritiene rilevante, il giudice deve dar conto delle ragioni del suo dissenso.
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