Cassazione Civile, Ordinanza n. 15172/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento dell'inefficacia o nullità di un contratto di mutuo fondiario stipulato con una banca poi incorporata dalla resistente. La somma mutuata, pari a 600.000 euro, era stata garantita da ipoteca e da fideiussione dei genitori di alcuni mutuatari. Secondo i ricorrenti, il mutuo sarebbe stato invalido perché la somma non sarebbe stata realmente consegnata, oppure perché l'operazione non avrebbe avuto funzione di finanziamento ma di mera garanzia: il denaro sarebbe stato destinato all'acquisto di obbligazioni emesse dalla banca mutuante e solo in minima parte al rientro dell'esposizione di una società di famiglia. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il mutuo si fosse perfezionato con l'accredito della somma sul conto dei mutuatari e che non ricorresse un mutuo di scopo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la quietanza era stata rilasciata solo dopo la sottoscrizione di titoli obbligazionari e che i trasferimenti di fondi non erano avvenuti tramite bonifico; 2) violazione degli artt. 1292 e 1813 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto perfezionato il mutuo pur mancando una destinazione convenzionale delle somme e il potere esclusivo dei mutuatari sulla provvista; 3) violazione degli artt. 1322, 1418, 2808, 2809 e 2878 c.c., sostenendo che l'operazione fosse in realtà preordinata a costituire una garanzia reale a tutela della banca contro il dissesto della società di famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo stato indicato che le ragioni di fatto poste a base delle sentenze di primo e secondo grado fossero diverse. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo e il terzo motivo perché, formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la Corte territoriale aveva infatti accertato che la somma era stata accreditata sul conto dei mutuatari e da essi utilizzata, in parte per acquistare obbligazioni e in parte per trasferimenti alla società di famiglia. La Cassazione ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.
invocato dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.
invocato dai ricorrenti in tema di mutuo; la Corte non entra nel merito della violazione prospettata perché la doglianza tendeva a rivalutare i fatti.
art. 1322, secondo comma, c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto basata su un diverso accertamento fattuale rispetto a quello di merito.
richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per contestazione del fatto.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla garanzia ipotecaria; la Corte non ha esaminato il merito della censura.
richiamato nel terzo motivo in tema di ipoteca; la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha affrontato il merito della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono tra loro diverse.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti: il giudizio di legittimità presuppone l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito come termine fermo della sussunzione giuridica.
- La censura che formalmente denuncia una violazione di legge, ma in realtà contesta la ricostruzione della vicenda fattuale o la valutazione delle prove, è inammissibile in cassazione.
- Il contratto di mutuo si considera perfezionato quando la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario mediante accredito sul suo conto, non essendo decisivo che le somme vengano poi impiegate secondo finalità diverse.
- rami":["Contratti","Bancario e finanziario","Processo civile"],"materie":["Mutuo","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Nullità"]}】, ള്ള
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