Cassazione Civile, Ordinanza n. 10537/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società che aveva acquisito immobili da un gruppo poi assoggettato alla procedura e che, in relazione ai contratti di locazione relativi a tali immobili, aveva pagato all'Erario l'imposta di registro in luogo della società in A.S., chiedeva l'ammissione al passivo in prededuzione del relativo credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e ammesso il credito. La procedura proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura distrattiva dell'operazione di spin off immobiliare; 2) omesso esame e nullità dei contratti di locazione per violazione di norme societarie imperative e per illiceità dell'operazione complessiva; 3) violazione degli artt. 1344, 1418, 2423, 2426, 2433, 2445 e 2626 c.c., sostenendo che i contratti di locazione erano parte di un'operazione illecita di trasferimento del patrimonio e quindi nulli; 4) violazione dell'art. 9 l. 192/1998, per asserito abuso di dipendenza economica e squilibrio nei canoni di locazione; 5) violazione dell'art. 50 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. l. 166/2008, sostenendo che mancava un formale subentro della procedura nei contratti e che ciò escludeva il credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, nel risultato finale, la decisione del Tribunale di ammettere al passivo in prededuzione il credito della società istante per l'imposta di registro/canoni maturati, pur correggendone in parte la motivazione. In particolare, ha affermato che la mera eventuale distrattività dell'operazione societaria non comporta automaticamente la nullità dei contratti di locazione se, in fatto, tali contratti non risultano funzionalmente collegati all'operazione distrattiva; ha inoltre confermato che nell'amministrazione straordinaria i contratti in corso proseguono fino all'eventuale scioglimento del commissario e che i crediti maturati nel periodo di prosecuzione sono prededucibili, anche senza formale subentro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 L.F.
richiamato come base per l'ammissione in prededuzione del credito relativo a prestazioni rese nell'interesse della procedura.
norma utilizzata per l'opposizione allo stato passivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
richiamato per la tesi della frode alla legge; la Corte esclude che il mero pregiudizio ai creditori renda nullo il contratto, salvo violazione di norme imperative che vietino la stipulazione stessa.
la nullità deriva dalla contrarietà del contratto a norme imperative, anche quando la norma vieti la stessa stipulazione del contratto.
richiamato dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi delle operazioni societarie e delle rivalutazioni di bilancio.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità delle rivalutazioni immobiliari.
richiamato dalla ricorrente per asserita distribuzione di utili non realmente conseguiti.
richiamato dalla ricorrente per asserita violazione delle regole sulla riduzione del capitale.
richiamato dalla ricorrente per asserita indebita restituzione dei conferimenti ai soci.
la Corte ribadisce che l'abuso di dipendenza economica richiede prova di uno squilibrio eccessivo e della mancanza di alternative sul mercato, oltre alla condotta abusiva contraria a buona fede.
Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
nella amministrazione straordinaria i contratti pendenti proseguono ope legis fino a quando il commissario non si scioglie; il mancato subentro formale non esclude il diritto ai corrispettivi maturati.
art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. l. 166/2008
norma di interpretazione autentica che conferma la permanenza della facoltà di scioglimento del commissario e nega che l'esecuzione del contratto faccia sorgere diritti da subentro prima della dichiarazione espressa.
richiamato per la disciplina dei diritti dell'altro contraente e il rinvio agli artt. 72 ss. l.fall.
i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.
richiamato in comparazione per evidenziare la diversità rispetto alla disciplina dell'amministrazione straordinaria.
richiamato per affermare che gli effetti dello scioglimento non possono incidere retroattivamente sulle prestazioni già eseguite.
richiamato nel ragionamento sulla permanenza degli effetti del contratto e sulle prestazioni già eseguite.
richiamato nel ragionamento sugli effetti delle prestazioni già eseguite.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio: è necessario individuare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato realmente omesso o supposto in modo incompatibile con la sentenza.
- Il pregiudizio arrecato ai creditori da un'operazione negoziale non determina di per sé la nullità del contratto: la nullità richiede la violazione di una norma imperativa che vieti la stipulazione stessa o il contenuto dell'atto; in mancanza, l'ordinamento appresta rimedi specifici, come l'inefficacia o la revocatoria.
- Gli atti negoziali inseriti in un'operazione societaria distrattiva possono essere nulli solo se la loro stipulazione realizza essa stessa il risultato vietato da norme imperative, anche di natura penale; la mera connessione con un disegno distrattivo non basta se il giudice di merito accerta in fatto che il contratto non ha concorso alla distrazione.
- Nell'abuso di dipendenza economica è necessario provare sia l'eccessivo squilibrio tra le prestazioni sia la mancanza di reali alternative di mercato per la parte debole; l'abuso si identifica con una condotta arbitraria e contraria a buona fede, finalizzata ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
- Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza, i contratti pendenti proseguono ope legis fino all'eventuale scioglimento del commissario; i crediti sorti per le prestazioni rese nel periodo di prosecuzione sono prededucibili, anche in assenza di formale subentro.
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