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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare "in costruendo" stipulato nel 2004 e da successive modifiche del piano finanziario e accordi di conversione intervenuti nel 2007, 2010, 2010 e 2012. Gli utilizzatori hanno chiesto l'accertamento della nullità di plurime clausole di indicizzazione dei canoni e degli interessi, in particolare quelle collegate ai parametri Euribor, Libor/CHF ed EUR/CHF, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. La banca ha resistito eccependo prescrizione delle eventuali pretese restitutorie e rinuncia a tali pretese in sede di modifiche contrattuali, oltre a proporre domanda riconvenzionale per le somme dovute dai garanti per l'inadempimento della società utilizzatrice. Il Tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole di indicizzazione per indeterminatezza, ha condannato la banca alla restituzione di quanto percepito e ha rigettato le altre domande, disponendo anche il rilascio dell'immobile. In appello, la società finanziaria subentrata ha ottenuto una parziale riforma: la Corte d'appello ha rigettato l'appello degli utilizzatori e li ha condannati, in via restitutoria e risarcitoria/contrattuale, al pagamento di somme a favore della finanziaria, tra cui canoni scaduti, attualizzazione dei canoni a scadere, prezzo di riscatto e indennità di occupazione sino al rilascio. In cassazione la società utilizzatrice ha denunciato: violazione degli artt. 1346 e 1284, comma 3, c.c.; violazione delle norme antitrust e dell'art. 117 TUB per la dedotta nullità delle clausole indicizzate all'Euribor e per la mancata applicazione dei tassi sostitutivi; omessa pronuncia sul quarto motivo di appello relativo alla mancata indicazione del tasso effettivo di leasing; nullità della sentenza per omessa motivazione su altri motivi di appello; e, in via consequenziale, violazione dell'art. 1453 c.c. sulla risoluzione del contratto, perché la declaratoria di nullità avrebbe dovuto incidere anche sulla valutazione dell'inadempimento e delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di ragione, ritenendo la motivazione della Corte d'appello meramente tautologica e insufficiente sulla contestazione relativa al tasso Euribor e alla sua eventuale manipolazione, nonché rilevando l'omessa decisione sul quarto motivo di appello concernente la mancata indicazione del tasso di leasing effettivo e la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Ha osservato che la Corte territoriale ha escluso in modo non conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza la rilevanza delle intese manipolative sull'Euribor, nonostante la decisione della Commissione europea costituisca prova privilegiata dell'intesa illecita e sia irrilevante la mancata partecipazione dell'istituto convenuto al cartello. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per sostenere che la clausola di indicizzazione sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto/determinazione del tasso di interesse.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Invocato per affermare che gli interessi devono essere pattuiti per iscritto con specifica determinazione del tasso; la Corte ritiene non adeguatamente affrontata la contestazione sul tasso effettivamente applicato.

  • art. 101 Trattato CE

    Richiamato come fonte della nullità degli accordi o decisioni anticoncorrenziali; la Corte valorizza la possibile rilevanza della manipolazione dell'Euribor anche nei contratti "a valle".

  • art. 2 L. 287/1990

    Richiamato per la nullità delle intese restrittive della concorrenza; la Corte richiama la giurisprudenza che considera rilevante la nullità del contratto che recepisca il parametro manipolato.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    Invocato quale norma di nullità per contrasto con norme imperative, in relazione alla presunta intesa anticoncorrenziale sul parametro Euribor.

  • art. 117, commi 4 e 8, TUB

    Invocato per sostenere che il contratto avrebbe dovuto indicare il tasso di interesse in modo conforme alla disciplina bancaria; la Corte d'appello non ha adeguatamente esaminato la censura.

  • art. 117, comma 7, TUB

    Richiamato per la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi in caso di nullità o difetto di indicazione del tasso pattuito; la Corte di cassazione ritiene che il relativo motivo di appello non sia stato deciso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso relativi alle clausole di indicizzazione e alla disciplina bancaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia o omessa motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la mancanza di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel motivo consequenziale per sostenere che, se fossero fondate le nullità dedotte, la valutazione dell'inadempimento e degli effetti risolutori sarebbe stata errata.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing o comunque nei contratti che recepiscano un parametro di indicizzazione potenzialmente manipolato, il giudice di merito deve verificare in modo concreto se il tasso applicato corrisponda al parametro contestato e non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che la clausola non lo richiama, se la parte deduce che il tasso effettivamente applicato ne sia la traduzione economica.
  • La nullità delle intese anticoncorrenziali può riverberarsi sui contratti a valle che richiamino per relationem il parametro alterato; a tal fine la decisione della Commissione europea costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita e non è decisivo che il singolo intermediario non abbia partecipato al cartello.
  • Se viene dedotta la mancata indicazione del tasso effettivo di un contratto bancario o finanziario, il giudice deve esaminare espressamente la censura e verificare l'eventuale applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB; l'omessa decisione sul punto integra vizio di omessa pronuncia.
  • La motivazione della sentenza di appello è viziata quando non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e non affronta i motivi di gravame decisivi, rendendo necessaria la cassazione con rinvio.
  • Quando una questione di nullità contrattuale può incidere sulla stessa base degli effetti restitutori e sulla valutazione dell'inadempimento, il suo esame è logicamente preliminare e l'eventuale omissione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi connessi.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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