Cassazione Civile, Ordinanza n. 16742/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministrante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di prodotti di gelateria concluso tra le parti il 3 gennaio 2011, inserito in un rapporto commerciale già esistente dal 2010 e, secondo la ricorrente, semplicemente prorogato per un anno. La società somministrante ha invece sostenuto che nel 2011 fosse stato stipulato un nuovo contratto, di durata quinquennale, con condizioni economiche diverse e con un patto di esclusiva. La somministrante ha chiesto la risoluzione per violazione dell'esclusiva e il pagamento della penale contrattuale. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, qualificando l'accordo del 2011 come nuovo contratto quinquennale, ritenendo inefficace la disdetta invocata dalla somministrata e accertando la violazione dell'esclusiva mediante rapporti con altri fornitori. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dei limiti del patto di esclusiva, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto la durata quinquennale solo dalle condizioni economiche e non dalla comune intenzione delle parti; 2) violazione delle norme su penale e risoluzione, assumendo che i rapporti con altri fornitori fossero successivi al recesso/disdetta e che, comunque, la penale fosse stata quantificata erroneamente; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla casella barrata "rinnovo"; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petizione nella liquidazione della penale. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, osservando che la durata quinquennale risultava testualmente dal contratto, che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato sia il dato letterale sia le modifiche economiche incompatibili con una semplice proroga annuale, che il patto di esclusiva non era soggetto al limite temporale dell'art. 2596 c.c. nei rapporti di somministrazione, e che la violazione dell'esclusiva poteva integrare inadempimento giustificativo della risoluzione anche se successiva alla disdetta erroneamente intimata. La censura sulla penale è stata ritenuta generica e priva dei requisiti minimi di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della somministrata, accertato la violazione del patto di esclusiva e condannato i ricorrenti al pagamento della penale contrattuale. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità è stata esclusa perché il ricorso non si risolveva in una mera richiesta di riesame del fatto e non incorreva nel divieto previsto dalla norma.
La Corte ha ritenuto carente di specificità il primo e il quarto motivo per mancata riproduzione del contenuto delle clausole contrattuali e per genericità della censura sui conteggi della penale.
Le regole ermeneutiche vanno applicate partendo dal dato letterale e dalla comune intenzione delle parti, valorizzando la buona fede nell'interpretazione del contratto.
Norma richiamata nel motivo, ma la decisione non ne fa un'applicazione autonoma decisiva.
Norma richiamata nel motivo, ma la decisione non ne fonda la soluzione.
Norma richiamata nel motivo, ma non assunta come decisiva nella ratio della decisione.
Richiamato per contestare la penale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla sua quantificazione e non ha ravvisato violazione della norma.
La violazione dell'esclusiva è stata considerata idonea a giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per genericità.
La doglianza di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile perché non specificava l'ammontare richiesto né gli errori di conteggio dedotti.
La limitazione temporale dell'accordo restrittivo della concorrenza non si applica ai rapporti di somministrazione; anche se la clausola di esclusiva ha funzione autonoma, i limiti dell'articolo non si riflettono sulla durata del contratto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il testo contrattuale contiene una previsione espressa e univoca sulla durata del rapporto, il giudice deve muovere prioritariamente dal dato letterale e non può sovrapporre una diversa ricostruzione della volontà negoziale se non in presenza di reale ambiguità.
- Il criterio di interpretazione del contratto richiede una valutazione complessiva delle clausole; le modifiche economiche e regolatorie del rapporto possono essere decisive per escludere che le parti abbiano inteso una mera proroga del contratto precedente.
- I criteri ermeneutici sussidiari operano solo in via residuale, dopo che i criteri principali non abbiano consentito di accertare in modo sufficiente la comune intenzione delle parti.
- La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione non è automaticamente soggetta al limite temporale dell'art. 2596 c.c.; i limiti della concorrenza sleale non si riflettono necessariamente sulla durata del contratto principale.
- La violazione del patto di esclusiva può integrare un inadempimento idoneo a fondare la risoluzione e la penale anche se il comportamento lesivo sia successivo a una disdetta inefficace o fondata su un presupposto errato.
- In sede di legittimità, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mancata riproduzione delle clausole rilevanti o la contestazione generica dei conteggi della penale comportano l'inammissibilità del motivo.
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