Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28257/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino ha impugnato ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 17 luglio 2014 con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo 2013-2014 di un condominio. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo il rendiconto conforme all'art. 1130-bis c.c., perché redatto secondo il principio di competenza, comprensivo di tutte le prestazioni effettuate nell'esercizio, sorretto da documentazione giustificativa e idoneo a rendere intellegibili entrate, uscite e quote di riparto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il condomino ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1130-bis c.c., sostenendo che nel rendiconto condominiale dovrebbero essere indicate solo le spese effettivamente sostenute e le somme riscosse, secondo un rigoroso criterio di cassa, altrimenti il rendiconto e i saldi individuali non rispecchierebbero la realtà e verrebbe compromessa la funzione di controllo dei condomini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 1130-bis c.c. non impone un criterio esclusivo di cassa, ma richiede che il rendiconto specifichi le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, in modo da consentire l'immediata verifica. Il riferimento alle entrate e uscite riguarda i movimenti di numerario e le manifestazioni finanziarie, ma il riepilogo e la nota sintetica devono anche dare conto del risultato economico dell'esercizio, determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. La validità della delibera di approvazione non esige forme rigorose analoghe ai bilanci societari, essendo sufficiente che la documentazione renda intelligibile ai condomini le voci di entrata e spesa e permetta di controllare l'operato dell'amministratore. La valutazione di concreta intelligibilità e idoneità del rendiconto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo. È stata anche respinta la domanda del condominio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    disciplina l'impugnazione della delibera condominiale; la contrarietà alla legge della delibera di approvazione del rendiconto va verificata in relazione alla conformità del bilancio ai criteri dell'art. 1130-bis c.c.

  • art. 1130-bis c.c.

    il rendiconto deve contenere voci di entrata e uscita, situazione patrimoniale, fondi e riserve, ed essere predisposto in modo da consentire l'immediata verifica; non impone un esclusivo criterio di cassa, ma una rappresentazione sostanziale e intelligibile della gestione

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non emergono mala fede, colpa grave o abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel rendiconto condominiale, il riferimento alle voci di entrata e uscita non comporta l'adozione di un rigido criterio di cassa in senso esclusivo, poiché la rappresentazione contabile deve comprendere anche il risultato economico dell'esercizio e gli altri dati patrimoniali rilevanti.
  • La validità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto non richiede forme contabili equivalenti a quelle dei bilanci societari; è sufficiente che il documento sia idoneo a rendere intelligibili ai condomini le entrate, le spese e le quote di riparto, consentendo un controllo effettivo della gestione.
  • La violazione dei criteri di redazione del rendiconto condominiale rileva ai fini dell'annullamento della delibera solo se determina una reale divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la situazione patrimoniale e la loro rappresentazione contabile, oppure se impedisce ai condomini la conoscenza concreta dei dati necessari a esprimere un voto consapevole.
  • L'apprezzamento circa l'intelligibilità del rendiconto e la sufficienza della documentazione giustificativa è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o del difetto assoluto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.