Cassazione Civile, Ordinanza n. 28951/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto l'opposizione e annullato i verbali impugnati. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando il precedente contrasto giurisprudenziale, superato solo dalle pronunce del 2022 e del 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso sedici verbali di accertamento per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., contestata per omessa comunicazione, entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali presupposti, dei dati del conducente al momento delle violazioni. L'opponente sosteneva che i verbali presupposti erano stati prima sospesi e poi dichiarati nulli, con conseguente venir meno dell'obbligo di comunicazione e dell'illecito di cui all'art. 126-bis. Il Giudice di pace respingeva l'opposizione; il Tribunale confermava, ritenendo autonoma la violazione dell'obbligo di comunicazione rispetto all'infrazione presupposta. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990 e dell'art. 126-bis c.d.s., per avere il Tribunale ritenuto sussistente l'obbligo di comunicazione anche in caso di nullità del verbale presupposto; 2) erronea condanna alle spese nonostante il contrasto giurisprudenziale; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per tardivo deposito della documentazione relativa all'affidamento delle notifiche a Maggioli s.p.a.; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo al contratto con Maggioli s.p.a., che avrebbe mostrato un'attività non meramente materiale ma sostitutiva di accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.
Norme richiamate
art. 126-bis, comma 2, cod. strada
La violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione; prima di allora non sorge l'obbligo nei termini indicati dalla norma.
La ricorrente lo invocava per sostenere che la nullità del verbale presupposto escludesse, per derivazione, l'obbligo di comunicare i dati del conducente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge.
È stato richiamato per denunciare la tardività del deposito documentale in appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al contratto con la società incaricata delle notifiche.
La Corte ha ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al tempo della proposizione dell'appello e del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative stradali, l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non può essere affermato in modo automatico e immediato quando penda un giudizio o un ricorso amministrativo contro il verbale presupposto; la sua configurabilità dipende dalla definizione di quel procedimento.
- Se il verbale relativo all'infrazione presupposta viene annullato, viene meno il presupposto della violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è stata oggetto di contrasto e il mutamento interpretativo si è consolidato solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.
- Una volta accertati i presupposti giuridici dell'accoglimento dell'opposizione e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e annullare direttamente i verbali impugnati.
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