Cassazione Civile, Ordinanza n. 19402/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, con cui l'Ufficio recuperava un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2006, credito che derivava dall'anno precedente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo sufficiente che la dichiarazione per il 2005 fosse stata presentata, sebbene incompleta, e che la contribuente avesse poi prodotto la documentazione contabile idonea a dimostrare l'effettività del credito. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia IVA e di dichiarazione annuale, sostenendo che il credito non potesse essere portato in compensazione nell'anno successivo in assenza di una valida dichiarazione annuale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione: richiama il principio per cui l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione del credito se il credito sia effettivo, risulti dalle scritture contabili e sia esercitato entro il termine previsto; tuttavia rileva che il giudice di appello non ha proceduto all'accertamento concreto dell'esistenza e dell'ammontare del credito IVA, pur essendo questo contestato. Per questo motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma sul controllo automatizzato richiamata quale base dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma sul controllo automatizzato IVA richiamata quale base del recupero del credito contestato
il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
artt. 2 e 8 d.P.R. n. 322/1998
disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi e alla disciplina delle dichiarazioni integrative
art. 18 della Direttiva CE n. 77/388/CEE
il diritto alla detrazione è subordinato al possesso della fattura compilata secondo le disposizioni applicabili, nel rispetto del principio di neutralità IVA
resta fermo il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di accertare l'esistenza del credito IVA
norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA non determina automaticamente la decadenza dal diritto di detrazione del credito, se il credito è effettivo, risulta dalle scritture contabili ed è esercitato nel termine previsto dalla disciplina applicabile.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che mere irregolarità formali privino il contribuente del diritto alla detrazione, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di contestare e verificare in concreto l'esistenza del credito.
- Quando il credito IVA è contestato anche nel suo ammontare, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare la tempestiva emersione documentale del credito, ma deve accertarne specificamente l'an e il quantum.
- La detrazione del credito IVA può essere mantenuta anche se il credito deriva da una dichiarazione annuale omessa, purché sia ripreso nella dichiarazione dell'anno successivo o comunque esercitato entro la cornice temporale infrabiennale prevista dalla giurisprudenza richiamata.
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