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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16722/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia origina da un'esecuzione forzata: gli eredi di un creditore avevano notificato un precetto alla società debitrice, ma il precetto era stato dichiarato nullo dal giudice di primo grado e tale esito era stato confermato in appello. Il successivo ricorso per cassazione proposto dagli eredi era stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di cassazione. Contro quest'ultima ordinanza gli stessi eredi hanno proposto ricorso per revocazione, articolato in sette motivi, tutti formulati come pretesi travisamenti delle prove e violazioni del diritto vivente in materia di giudicato, ne bis in idem, controlli sui titoli esecutivi, compensazione tra titoli esecutivi, restituzione di somme, non contestazione, reclamo, giudicato interno, onorari e principi di lealtà, probità, correttezza e buona fede. In sostanza, i ricorrenti hanno cercato di riaprire la valutazione della Corte sulla portata dei motivi originari e sugli atti di causa, sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse affetta da errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non denotassero un vero errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 5, c.p.c., ma mirassero a contestare l'interpretazione e la valutazione degli atti processuali e dei motivi di ricorso, quindi a sollecitare un riesame del precedente giudizio di legittimità. Ha ribadito che l'errore revocatorio deve consistere in una svista materiale, immediatamente rilevabile, decisiva, non controversa e non riconducibile a errori di giudizio. Ha inoltre affermato che il rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione può riguardare solo errori interni al giudizio di legittimità e non può servire per denunciare errori imputabili al giudice di merito o per riproporre questioni già decise. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le ricorrenti sono state condannate alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il rimedio della revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione ai soli casi di errore di fatto nei limiti previsti dall'art. 395, n. 5, c.p.c.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere una svista materiale, oggettiva, decisiva e non deve cadere su punti controversi o tradursi in errore di giudizio

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    i motivi erano formalmente ricondotti a violazioni di legge, nullità e vizio motivazionale, ma la Corte li ha qualificati come inidonei a integrare errore revocatorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    menzionato quale intervento modificativo dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto revocatori in senso stretto: una svista materiale immediatamente rilevabile, decisiva, non controversa e non frutto di valutazioni giuridiche o interpretative.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, anche solo in via mediata, a contestare l'apprezzamento dei motivi di ricorso, la lettura degli atti processuali o l'interpretazione delle difese svolta dalla Corte.
  • Il rimedio revocatorio non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per riesaminare questioni già dedotte e decise nel precedente giudizio di legittimità.
  • Gli errori eventualmente imputabili al giudice di merito non possono essere fatti valere mediante revocazione della sentenza della Cassazione, che deve rimanere ancorata a vizi interni alla decisione di legittimità.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e può essere soggetto al raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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