Cassazione Penale, Ordinanza n. 10908/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 330 di multa per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 76 del medesimo testo unico. In cassazione l'imputato ha dedotto vizio di motivazione, censurando il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta sarebbe stata meritevole del beneficio e che la motivazione della decisione impugnata sarebbe stata insufficiente sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato i principi in tema di particolare tenuità del fatto, secondo cui la valutazione richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, da motivare con riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Ha quindi reputato corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la rilevante divergenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente percepiti dal nucleo familiare e, soprattutto, la presenza di precedenti per un fatto analogo e di altri reati commessi a scopo di lucro, elementi incompatibili con il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge oltre il richiamo formale
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al reato contestato; dal testo non emerge ulteriore specificazione
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete e non è applicabile quando la condotta sia abituale
criterio di riferimento per la valutazione della tenuità, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non ravvisata nel caso concreto
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue alla declaratoria di inammissibilità quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta; inoltre il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole oltre a quello per cui si procede
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato e non può ricorrere a mere clausole di stile
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va riconosciuta solo dopo una valutazione complessiva e concreta della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il giudice di merito, quando nega l'art. 131-bis c.p., deve indicare gli elementi fattuali decisivi che escludono la tenuità; non occorre esaminare ogni dato astrattamente rilevante, ma la motivazione non può essere meramente assertiva.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è discrezionale e in cassazione è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La non abitualità è requisito autonomo e ostativo: la presenza di precedenti per fatti analoghi o di ulteriori reati della stessa indole può escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In sede di controllo di legittimità, la rilevante difformità tra redditi dichiarati e redditi effettivamente percepiti può essere valorizzata come indice di maggiore offensività della condotta e di insussistenza della particolare tenuità.
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