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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21759/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione emerge che il fatto contestato riguardava una condotta aggressiva tenuta nei confronti di un controllore su un treno, al quale l'imputato avrebbe reagito con lesioni e violenza dopo la richiesta di pagamento maggiorato del biglietto e l'esibizione del documento di identità. Il ricorrente ha riproposto censure già esaminate e disattese in appello, contestando l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo in sostanza che si trattasse di uno sfogo ostile non direttamente connesso all'attività del pubblico ufficiale. Ha inoltre dedotto l'asserita nullità della sentenza per mancata valutazione di elementi difensivi non specificati e ha invocato la remissione tacita della querela, valorizzando la mancata comparizione in udienza della persona offesa non costituitasi parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di censure già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, prive di manifesta illogicità; ha inoltre osservato che le contestazioni sulla qualificazione del fatto tendevano solo a ottenere una diversa ricostruzione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla remissione tacita della querela, ha escluso che la mancata comparizione della persona offesa, non citata come testimone con l'avvertimento di legge, potesse integrare di per sé una manifestazione univoca di volontà remissiva. Sono state quindi applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 151 c.p.

    viene richiamato come base della remissione della querela, ma la Corte precisa che la mancata comparizione della persona offesa, da sola, non integra remissione tacita.

  • art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p.

    è indicato come presupposto testuale per attribuire rilevanza alla mancata comparizione del querelante solo se la citazione a comparire come testimone contenga l'avvertimento scritto che l'assenza comporta remissione tacita della querela.

  • art. 616 c.p.p.

    viene richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le risultanze processuali.
  • La remissione tacita della querela non può desumersi automaticamente dalla mancata comparizione in udienza della persona offesa: occorre che ricorrano i presupposti formali previsti dalla disciplina attuativa e un ulteriore accertamento giudiziale della volontà remissiva.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato, quando sia già stata esaminata con argomenti corretti e coerenti dai giudici di merito, non può essere riproposta in cassazione come mera alternativa lettura dei fatti.
  • Una deduzione di nullità della sentenza per omessa valutazione di elementi difensivi è inammissibile se gli elementi asseritamente trascurati non siano specificamente indicati o enunciati nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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