Cassazione Penale, Sentenza n. 2604/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 77 cartoni di arredi ritenuti recare la stampigliatura "made in Italy" pur essendo prodotti non originari dell'Italia. Il ricorrente deduceva plurime violazioni procedurali (notifica tardiva dell'ordinanza, mancanza di atti nel sottofascicolo, ritardo del P.M. nella richiesta di convalida del sequestro, ritardo di notifica dell'ordinanza del Gip), la mancata acquisizione di prove decisive circa la provenienza italiana delle materie prime e la errata interpretazione della normativa sull'origine delle merci (richiamando il regolamento CE n. 450/2008 e contestando l'applicazione della disciplina nazionale), oltre a censurare la valutazione di fatto del Tribunale sul luogo di confezionamento (Albania versus Italia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per l'indagato in proprio è stata dichiarata l'inammissibilità per mancanza di interesse concreto all'impugnazione; per la società e le censure mosse, la Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o improcedibili: errore materiale relativo ai termini di notifica; presenza nel sottofascicolo degli atti richiamati; irrilevanza dell'impugnabilità della richiesta del P.M. di convalida e dell'ordinanza di convalida ai fini del riesame; il ritardo di notifica non determina nullità del decreto di sequestro preventivo se non sussistono i profili di inefficacia previsti dall'art. 321 c.p.p.; le valutazioni probatorie e di fatto del Tribunale del riesame sono insindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione estremi (non riscontrati). È stata confermata la sufficienza del fumus commissi delicti in sede di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003
art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003
Norma incriminatrice applicata per l'ipotesi di importazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti indicazioni ingannevoli di origine; la Corte conferma la sua applicabilità in combinato con l'art. 517 c.p. quando il bene è assemblato definitivamente all'estero.
Richiamato come norma penale relativa alle false indicazioni sull'origine dei prodotti; integrato con l'art. 4 comma 49 legge 350/2003 per valutare il fumus del reato.
art. 321 cod. proc. pen. (commi 3-bis e 3-ter)
art. 321, comma 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen.
Regolano la convalida del sequestro d'urgenza e i termini: la Corte chiarisce che mancata o ritardata notifica del decreto di sequestro non comporta automaticamente la nullità del provvedimento salvo i casi tassativi previsti dalla norma.
Disciplina l'impugnazione dei provvedimenti cautelari reali; la Corte ricorda i presupposti di legittimazione e interesse concreto per proporre il riesame/ricorso.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Elenca gli atti impugnabili: la richiesta provvisoria del P.M. non rientra tra gli atti ineludibili e ha natura provvisoria, sostituita poi da decreto giudiziale se convalidata.
Riguarda la procedura di impugnazione in Cassazione; censure relative a notifica e termini sono state valutate e ritenute infondate o riferibili ad errori materiali.
art. 355 e art. 354 cod. proc. pen.
art. 355 e art. 354 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento davanti al Gip e sulla convalida del sequestro: la Corte ricorda l'autonomia del decreto giudiziale e la non impugnabilità di atti meramente provvisori del P.M.
Regolamento CE n. 450/2008, art. 36
Regolamento CE 23/04/2008 n. 450, art. 36
Richiamato dal ricorrente come disciplina comunitaria sull'origine non preferenziale; la Corte osserva che in sede di riesame basta il fumus e che la valutazione sulla lavorazione principale/ultima trasformazione è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo vizi gravissimi.
art. 16 d.l. n. 135/2009 (comma 4)
art. 16, comma 4, d.l. n. 135/2009
Citato dal Tribunale nella valutazione sulla qualificazione "100 per cento made in Italy"; la Corte ritiene congrua l'interpretazione applicata in relazione alla fattispecie e alla valutazione del fumus.
art. 179 e art. 178 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen.; art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate rispetto a termini e contenuto degli atti trasmessi al riesame; le contestazioni sulla completezza del sottofascicolo sono state ritenute infondate dall'esame degli atti.
Massime di principio
- Chi non è proprietario del bene sequestrato è legittimato a proporre il riesame/impugnazione solo se dimostra un interesse concreto e attuale, tipicamente l'interesse alla restituzione.
- In sede di riesame del sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza del 'fumus commissi delicti'; non si richiede una verifica compiuta della colpevolezza, e le valutazioni di fatto del giudice del riesame sono in gran parte insindacabili in Cassazione.
- Le irregolarità di notifica o i ritardi formali nella trasmissione degli atti non comportano automaticamente la nullità del sequestro preventivo: producono al più il ritardo nella decorrenza dei termini di impugnazione, salvo il verificarsi dei casi tassativi previsti dalla legge.
- La richiesta provvisoria del pubblico ministero di convalida del sequestro d'urgenza non è di per sé idonea a fondare un'impugnazione autonoma ed ha natura provvisoria fino all'eventuale decreto giudiziale.
- In Cassazione è possibile censurare solo vizi di diritto o carenze motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il ragionamento giudiziale; contestazioni relative a valutazioni probatorie ordinarie richiedono la dimostrazione di motivazione del tutto carente o contraddittoria.
- Se si contesta l'origine di un prodotto (es. uso della dicitura "made in Italy"), è fondamentale produrre tempestivamente documentazione probatoria decisiva (fatture, certificazioni di fornitura, accertamenti tecnici) già nelle fasi di Gip e riesame, perché in sede di Cassazione la verifica fattuale è molto limitata.
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