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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24719/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte filiale)

La controversia

Una madre e il figlio agivano per ottenere l'accertamento giudiziale della filiazione naturale nei confronti del padre biologico, con conseguente diritto del figlio all'uso del cognome paterno, la condanna del padre al mantenimento passato e futuro e al rimborso delle spese sostenute dalla madre per il figlio, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e da illecito endofamiliare. Il convenuto non contestava la filiazione né il principio del mantenimento, ma ne discuteva l'entità; contestava inoltre il risarcimento, sostenendo la mancanza di prova del danno e la tardività o infondatezza di alcune domande. Il Tribunale riconosceva la filiazione e un assegno di mantenimento, ma respingeva il danno non patrimoniale e il rimborso delle spese pregresse; la Corte d'appello aumentava il mantenimento futuro e accoglieva il rimborso per il mantenimento pregresso, ma confermava il rigetto del danno. In Cassazione i ricorrenti principali censuravano, in sintesi, il rigetto del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare, la qualificazione come tardiva della domanda fondata anche su artt. 570 e 185 c.p., la motivazione sulla quantificazione del mantenimento pregresso e la regolazione delle spese; il resistente proponeva ricorso incidentale contro il riconoscimento del regresso per il mantenimento pregresso e contro le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e assorbito il quarto; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e della quantificazione del rimborso per il mantenimento pregresso, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato, in sostanza, che il danno da perdita della bigenitorialità non può essere negato per una lettura eccessivamente rigida della prova, dovendo il giudice bilanciare l'esigenza di allegazione/prova con il fatto noto rappresentato dalla consapevole sottrazione del genitore ai doveri verso il figlio; ha invece ritenuto infondata la censura sulla novità/tardività della domanda risarcitoria da reato, e ha confermato la legittimità dell'azione di regresso per il mantenimento pregresso, pur richiedendo una nuova motivazione sulla quantificazione.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto alla bigenitorialità e della tutela dei diritti inviolabili della persona lesi dall'illecito endofamiliare.

  • art. 3 Cost.

    Invocato tra le norme costituzionali poste a presidio dei diritti del minore e della persona.

  • art. 30 Cost.

    Usato come base costituzionale dei doveri dei genitori verso i figli e della tutela del rapporto genitoriale.

  • art. 147 c.c.

    Richiamato come fonte dei doveri dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione.

  • art. 148 c.c.

    Richiamato per fondare il principio di contribuzione al mantenimento e l'azione contro il genitore inadempiente.

  • art. 261 c.c.

    Richiamato per estendere alla filiazione naturale gli effetti del rapporto di filiazione legittima, compresi i doveri di mantenimento.

  • art. 262, comma 2, c.c.

    Ritenuto fondamento dell'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di provvedere sul cognome dopo il riconoscimento paterno.

  • art. 278 c.c.

    Richiamato per affermare che la sentenza di dichiarazione della filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

  • art. 315 c.c.

    Richiamato tra le norme sui doveri e diritti connessi alla filiazione.

  • art. 315-bis c.c.

    Richiamato tra le norme che tutelano i diritti del figlio.

  • art. 316 c.c.

    Richiamato tra le norme sui doveri genitoriali e sulla responsabilità genitoriale.

  • art. 316-bis c.c.

    Richiamato in relazione al concorso dei genitori nel mantenimento del figlio.

  • art. 337-bis c.c.

    Richiamato nel novero delle norme sulla responsabilità genitoriale e sui rapporti con i figli.

  • art. 337-ter c.c.

    Richiamato nel novero delle norme sulla responsabilità genitoriale e sui rapporti con i figli.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale dell'illecito civile nell'impostazione della domanda risarcitoria.

  • art. 2059 c.c.

    Interpretato nel senso che il danno non patrimoniale è risarcibile per la lesione grave di diritti inviolabili, anche in ambito endofamiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno e dei fatti costitutivi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici nella prova del danno non patrimoniale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva del pregiudizio derivante dalla perdita della bigenitorialità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla pretesa ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda risarcitoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate per criticare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate per criticare la valutazione delle prove.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per contestare la pretesa tardività della domanda di risarcimento da reato.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per la specificazione di ulteriori condotte dedotte a fondamento del risarcimento.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria da reato in relazione alla condotta paterna.

  • art. 570 c.p.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria da reato per violazione degli obblighi familiari.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle spese e sulla responsabilità aggravata.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla solidarietà dell'obbligazione di mantenimento.

  • art. 1229 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma senza esito decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1299 c.c.

    Applicato in via analogica per fondare l'azione di regresso del genitore che abbia sostenuto integralmente il mantenimento del figlio.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nella censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • L. 176/1991

    Richiamata quale legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno della tutela dell'interesse del minore e della responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione verso il figlio può integrare un illecito civile autonomamente risarcibile quando leda diritti costituzionalmente protetti, anche nell'ambito del giudizio di accertamento della filiazione.
  • Il danno non patrimoniale non è mai automaticamente in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici; nel caso della consapevole sottrazione del genitore ai doveri verso il figlio, la perdita della bigenitorialità costituisce un fatto noto dal quale il giudice può desumere un pregiudizio alla vita del minore.
  • Nella liquidazione equitativa del danno da illecito endofamiliare, i criteri tabellari relativi alla perdita parentale possono essere utilizzati solo in via analogica e con adeguati correttivi, senza trasformarsi in automatismi o in parametri rigidi.
  • La domanda di risarcimento fondata su una diversa qualificazione giuridica di fatti già allegati in citazione non è nuova né tardiva se i fatti costitutivi risultano già descritti nell'atto introduttivo.
  • La determinazione del contributo di mantenimento, specie per il periodo pregresso, richiede una motivazione puntuale sui parametri economici e fattuali impiegati; il mero richiamo all'equità non basta se non è spiegato il percorso logico che conduce alla quantificazione.
  • Il genitore che abbia sostenuto il mantenimento del figlio prima dell'accertamento giudiziale della filiazione ha diritto di regresso nei confronti dell'altro genitore, sulla base dell'applicazione analogica del regresso tra condebitori solidali e dei doveri genitoriali che operano fin dalla nascita del figlio.

Come è indicizzato

MaterieFiliazioneAssegno di mantenimento e divorzileProveImpugnazioniSpese di lite
RamiFamigliaResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

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