Cassazione Civile, Sentenza n. 8675/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha censurato la sentenza della Corte d'appello per falsa applicazione dell'art. 32 del CCNL Agenzie Fiscali (confluito poi nell'art. 15 del CCNL 2018), sostenendo che la riammissione in servizio costituisce atto di natura discrezionale dell'amministrazione e non un diritto soggettivo del lavoratore. L'Agenzia ha rilevato che, al più, l'omessa risposta tempestiva può dar luogo a responsabilità per violazione di obblighi strumentali e a risarcimento, ma non al diritto automatico alla ricostituzione del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il vizio prospettato. Ha affermato che l'art. 32 del CCNL non attribuisce un diritto soggettivo alla riammissione ma impone all'amministrazione di valutare e decidere motivatamente sull'istanza, esercitando un potere discrezionale volto a verificare l'interesse pubblico e la disponibilità del posto. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il posto non sia stato reso disponibile per Molinaro, stante l'indizione di una selezione pubblica per lo stesso profilo, e che il lavoratore non abbia dedotto profili di responsabilità per gli eventuali obblighi strumentali omessi. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito a favore dell'Agenzia; le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti per la complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 32 CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005
Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni, subordinatamente alla disponibilità del corrispondente posto e al possesso dei requisiti.
La Corte interpreta la norma come regolazione di una facoltà contrattuale che attribuisce al dipendente il potere di proporre la riammissione ma non un diritto soggettivo ad ottenerla: la riammissione richiede l'accoglimento discrezionale dell'amministrazione, motivato e condizionato all'effettiva disponibilità del posto e ai requisiti del richiedente.
Art. 15 CCNL comparto funzioni centrali 2018 (richiamato)
Il nuovo disposto contrattuale è stato richiamato come riferimento normativo di parallela disciplina, non alterando il principio di discrezionalità amministrativa nella riammissione.
La disciplina normativa storica attribuiva ampia discrezionalità all'amministrazione; il CCNL ha ridimensionato ma non eliminato tale discrezionalità.
Richiamata come norma procedimentale rilevante per le riammissioni nei casi previsti dal contratto.
Art. 5 co. 2 d.lgs. n. 165/2001
Indica che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione esercita poteri con le capacità del datore privato; richiamata per delimitare la discrezionalità amministrativa.
Principi di correttezza e buona fede che vincolano l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'ambito delle obbligazioni contrattuali.
Art. 97 Cost.
Principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che integrano i criteri ai quali la PA deve attenersi nell'esercizio della discrezionalità.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto; applicato per decidere la causa nel merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n. 15099/2018, n. 31647/2022, n. 21408/2006)
La Corte richiama precedenti secondo i quali la riammissione è soggetta a discrezionalità amministrativa, ma la mancata istruttoria o motivazione può dar luogo a responsabilità per violazione di obblighi strumentali e a risarcimento, se dedotti.
Corte Costituzionale, n. 3 del 26 gennaio 1994
Affermato il principio che la riammissione può essere impedita da motivi di superiore interesse pubblico: conferma la natura discrezionale della scelta amministrativa.
Massime di principio
- La riammissione in servizio prevista dai contratti collettivi non costituisce di per sé un diritto soggettivo dell'ex dipendente; è necessario l'accoglimento motivato dell'istanza da parte dell'amministrazione.
- L'amministrazione esercita un potere discrezionale, finalizzato alla valutazione dell'interesse pubblico alla copertura del posto e alla verifica della disponibilità del corrispondente posto in organico.
- Se l'amministrazione non risponde o rigetta l'istanza senza motivazione, il lavoratore può agire per il risarcimento dei danni derivanti dall'omissione o dall'irregolare esercizio dell'iter (obblighi strumentali), ma deve specificamente dedurre tale domanda nel giudizio.
- L'avvio di procedure concorsuali o selettive per la stessa figura professionale è elemento probatorio rilevante che può dimostrare l'indisponibilità del posto e giustificare la mancata riammissione.
- Nei giudizi in materia, occorre attentamente valutare e documentare sia la disponibilità effettiva del posto sia l'eventuale violazione procedimentale dell'amministrazione; la mancanza di doglianze specifiche su questi profili indebolisce la posizione del ricorrente.
- In caso di dubbi interpretativi e orientamenti giurisprudenziali non univoci, le spese possono essere compensate: valutare la strategia processuale e l'eventuale deduzione alternativa (reintegrazione vs risarcimento) sin dall'inizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8672/2025 del 01/04/2025
- Sentenza lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8673/2025 del 01/04/2025
- Sentenza lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8674/2025 del 01/04/2025
- Sentenza lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8676/2025 del 01/04/2025
- Sentenza lavoro · 2 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8786/2025 del 02/04/2025
- Sentenza lavoro · 2 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8785/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →