Cassazione Civile, Sentenza n. 8676/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cancellazione del nominativo di Antonio Briganti dalla graduatoria distrettuale dei lavoratori forestali (distretto Giarranauti) disposta dall'Assessorato regionale, a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale che riportava l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questione principale: se le mansioni svolte dagli operai forestali addetti al servizio antincendio costituiscano incarico di pubblico servizio (che renderebbe operativa la sanzione accessoria dell'interdizione) o se si tratti di compiti meramente esecutivi e di prestazioni d'opera materiale, incompatibili con l'applicazione dell'interdizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Assessorato (primo motivo) ritenendo che gli operai addetti al servizio antincendio esercitino attività di natura pubblicistica e compiti non meramente materiali, e quindi rientrino nella nozione di "incaricato di pubblico servizio". Alla luce di ciò la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ostava al mantenimento del nominativo di Briganti nella graduatoria. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello (che aveva reinserito Briganti) e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda originaria di Briganti. Le spese di causa sono compensate integralmente tra le parti per equità.
Norme richiamate
Codice penale, art. 357
Richiamato nel quadro della distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio nella ricostruzione della nozione di pubblicità dell'attività disciplinata da norme di diritto pubblico
Codice penale, art. 358
Interpretato con criterio funzionale-oggettivo: la qualifica di incaricato di pubblico servizio dipende dalla natura pubblicistica dell'attività svolta concretamente (disciplina pubblicistica, contenuto tecnico/di responsabilità), escludendo le mansioni "semplici" o "meramente" materiali; si richiede un contenuto intellettivo o tecnico, anche se a livello esecutivo
Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Norme per la tutela del patrimonio boschivo)
"1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei" (art. 7, comma 1); "6. Il personale stagionale... deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione...; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato... i corsi di cui all'articolo 5, comma 2" (art. 7, comma 6)
Tali disposizioni dimostrano che il personale impiegato nella lotta attiva agli incendi svolge attività tecniche e di vigilanza (ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento) che richiedono competenze e autonomia operativa e pertanto non possono essere considerate mansioni meramente materiali
Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 4
"1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione... delle aree e dei periodi a rischio... Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7. 2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio..."
Stabilisce che le attività di previsione e prevenzione prevedono azioni tecniche e dispositivi organizzativi, rafforzando la natura pubblicistica e tecnica dei compiti svolti dagli addetti
Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 5, comma 2
"2. Le regioni curano... l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi"
Il riferimento alla formazione tecnico-pratica indica che le mansioni richiedono competenze, avvalorando la natura non meramente materiale dell'attività
R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267, art. 175
Richiamato tra le norme valutate nel complesso normativo di riferimento per la disciplina del personale forestale (uso storico-normativo nella materia)
D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 179, art. 1, comma 1
Citato tra le norme normative in relazione alla disciplina del personale e degli incarichi; utilizzato nel ricostruire il quadro normativo rilevante
D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3, art. 85
Richiamato nel novero delle disposizioni amministrative e procedurali prese in considerazione nella decisione
Legge Regione Sicilia n. 16/1996 (art. 3, 33, 34-ter, 44, 45, 45-bis, 45-ter, 46, 47, 56)
La Corte territoriale aveva fatto riferimento a disposizioni regionali, in particolare l'art. 56 che distingue i contingenti degli operai impegnati nei servizi antincendio (squadre di pronto intervento, conduzione mezzi tecnici, torrette di avvistamento e sale operative), confermando l'inserimento nell'organizzazione pubblicistica
Legge Regione Sicilia n. 11/1989, art. 27
Citata tra le norme regionali di riferimento nella ricostruzione normativa della Corte territoriale
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Per individuare se una posizione rientra nella nozione di "incaricato di pubblico servizio" occorre applicare un criterio funzionale-oggettivo: valutare la disciplina pubblicistica dell'attività e il contenuto concreto delle mansioni svolte, non la denominazione dell'impiego o la natura dell'ente
- Se le mansioni implicano attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento o simili compiti tecnici/operativi previsti da norme di settore (es. legge 353/2000), esse possono configurare incarico di pubblico servizio e non semplici prestazioni materiali
- La sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici opera anche rispetto agli incarichi di pubblico servizio: l'esistenza di tale interdizione è rilevante e può giustificare la cancellazione da liste/elenchi per l'accesso a tali incarichi
- Non rientrano nella categoria di incaricato di pubblico servizio le mansioni "semplici" o "meramente" materiali e d'ordine prive di contenuto tecnico, autonoma responsabilità o necessità di conoscenze normative; va quindi valutato caso per caso il grado di tecnicità e autonomia
- Per le amministrazioni: quando si adotta un provvedimento di esclusione/cancellazione è opportuno motivarlo facendo esplicito riferimento alle norme che qualificano l'incarico come di carattere pubblicistico e alle risultanze che dimostrano che le mansioni svolte richiedono competenze tecniche/autonomia
- Per i lavoratori che intendano impugnare provvedimenti simili, è importante contestare sia l'esistenza della pena accessoria nel casellario giudiziale sia la qualificazione giuridica delle mansioni svolte, fornendo elementi concreti per dimostrare la natura meramente materiale dell'attività se tale fosse la difesa
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