Cassazione Civile, Ordinanza n. 20535/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la soppressione, per effetto della disdetta di un accordo integrativo aziendale, di una voce retributiva denominata "ex premio aziendale individuale ad personam". I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a percepire anche dopo la disdetta tale emolumento, ritenendo che esso si fosse consolidato nel trattamento individuale e non potesse essere unilateralmente eliminato dal datore di lavoro. In cassazione hanno proposto quattro motivi: con i primi due hanno censurato l'interpretazione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale 2007 e del correlato art. 10 CCNL commercio 2004, sostenendo che la parte fissa del premio fosse divenuta indisponibile e incorporata nel contratto individuale; con il terzo hanno dedotto la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e dell'art. 36 Cost., affermando che il datore non poteva modificare unilateralmente il corrispettivo della prestazione lavorativa; con il quarto hanno invocato norme costituzionali, internazionali e sovranazionali sulla valorizzazione della contrattazione collettiva, sostenendo che la disdetta non potesse far venir meno un trattamento economico ad personam legato alla prestazione base.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione data dai giudici di merito alle clausole collettive, secondo cui la voce retributiva in questione manteneva natura collettiva e non risultava incorporata nei contratti individuali dei lavoratori; di conseguenza, la sua soppressione per effetto della disdetta dell'accordo aziendale era legittima, non incidendo su diritti quesiti. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., osservando che si trattava di un trattamento accessorio di fonte collettiva e non del minimo costituzionale né di una retribuzione individualmente intangibile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specificità, sia perché introduceva questioni non trattate in appello e quindi nuove in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione del complessivo assetto contrattuale, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha confermato l'interpretazione sistematica delle clausole collettive effettuata dal giudice di merito.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365 c.c.
Usati come canoni ermeneutici per leggere congiuntamente CCNL e accordo integrativo; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto collettivo richiede coordinamento delle clausole e ricerca della comune intenzione delle parti.
Riguarda l'efficacia della disdetta nei rapporti di durata; la Corte ritiene legittimo l'esercizio della disdetta da parte collettiva, salvo i diritti quesiti.
È richiamato per escluderne l'applicazione al rapporto tra fonti collettive successive: il trattamento più favorevole opera nel rapporto tra contratto collettivo e individuale, non tra diversi contratti collettivi.
Invocato dai ricorrenti, ma non idoneo a scalfire la ricostruzione della natura collettiva dell'emolumento e della legittimità della sua soppressione.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
Invocato in relazione alla struttura del rapporto di lavoro, ma non ritenuto ostativo alla modifica della disciplina collettiva del premio.
Richiamato per il principio di irriducibilità della retribuzione; la Corte precisa che opera sulla retribuzione pattuita individualmente e non impedisce la soppressione di un trattamento accessorio di fonte collettiva non incorporato nel contratto individuale.
Richiamato con riferimento alla retribuzione, ma la Corte esclude che la voce soppressa rientrasse in un nucleo retributivo individualmente intangibile.
art. 36 Cost.
La tutela costituzionale riguarda il minimo costituzionale della retribuzione, non l'intero trattamento economico né i trattamenti accessori di risultato o di fonte collettiva.
art. 39 Cost.
Invocato per valorizzare la contrattazione collettiva; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata nei termini prospettati.
art. 35 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela del lavoro e della contrattazione collettiva, ma senza incidenza decisiva sull'esito.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alle norme internazionali e sovranazionali invocate dai ricorrenti; la questione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e novità.
Probabile riferimento assente nel testo; non presente.
La Corte richiama la possibilità di aderire alle motivazioni di precedenti decisioni conformi e farle proprie.
Norma sul procedimento in camera di consiglio in cassazione, richiamata per il deposito dell'ordinanza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro di sindacato sulla motivazione, limitato alle anomalie rilevanti in sede di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 6 Carta sociale europea
Invocato dai ricorrenti come norma interposta a tutela della promozione della contrattazione collettiva, ma la questione è stata ritenuta non decisiva e comunque nuova.
Convenzione OIL n. 154/1981
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della centralità della contrattazione collettiva; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e novità.
Convenzione OIL n. 135
Richiamata dai ricorrenti in modo generico a sostegno della tesi sulla contrattazione collettiva.
Convenzione OIL n. 98/1949
Richiamata dai ricorrenti in modo generico a sostegno della tesi sulla contrattazione collettiva.
Convenzione OIL n. 87/1948
Richiamata dai ricorrenti in modo generico a sostegno della tesi sulla contrattazione collettiva.
art. 11 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne ravvisi un effetto decisivo sulla legittimità della disdetta.
art. 6 CEDU/giurisprudenza EDU
Richiamata la sentenza Denya y Boykana, ma ritenuta non pertinente al caso, che non negava il diritto alla contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto collettivo integrativo il giudice deve coordinare tutte le clausole rilevanti e ricostruire la comune intenzione delle parti con un approccio sistematico, non limitato al solo dato letterale di una singola previsione.
- Le disposizioni di contrattazione collettiva successive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale: esse operano come fonte esterna e possono essere modificate o disdette dalle parti collettive, salvo il limite dei diritti quesiti.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione tutela la retribuzione pattuita individualmente e il nucleo costituzionale della retribuzione, ma non impedisce la soppressione di trattamenti accessori di fonte collettiva non consolidati nel contratto individuale.
- La tutela costituzionale dell'art. 36 Cost. non copre ogni componente del trattamento economico complessivo, bensì il solo minimo costituzionale; i premi accessori di risultato o di origine collettiva possono essere rimodulati o eliminati secondo la disciplina collettiva applicabile.
- Nel ricorso per cassazione le censure che invocano norme internazionali o sovranazionali devono essere specifiche e riferite a disposizioni determinate; non sono ammissibili doglianze generiche o nuove, che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
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