Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20623/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti che agivano quali genitori di un giovane trovato morto nel 2003 hanno chiesto il risarcimento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della giustizia, deducendo il mancato recepimento nei termini della direttiva 2004/80/CE e la mancata predisposizione, da parte dello Stato, di un sistema idoneo a garantire un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti quando il responsabile non sia stato individuato o non possa essere obbligato al risarcimento. Secondo i ricorrenti, il decesso del figlio sarebbe rientrato nella tutela europea, e la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello per difetto di interesse, avendo il Tribunale posto a base del rigetto l’insussistenza di un accertamento di reato intenzionale violento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione della direttiva 2004/80/CE e degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, sostenendo che la normativa europea imporrebbe l’indennizzo anche quando non sia possibile accertare il reato o il suo autore e chiedendo inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse in quanto non era stato specificamente censurato l’accertamento del Tribunale secondo cui mancava un fatto qualificabile come reato intenzionale violento, presupposto necessario per l’operatività della direttiva. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti, e che le doglianze sull’omesso esame e sulla motivazione apparente erano comunque inammissibili. È stata anche respinta, per difetto di rilevanza, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; in ogni caso, la vicenda era temporalmente fuori dall’ambito di applicazione della direttiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2004/80/CE

    La tutela indennitaria è collegata alla commissione di un reato intenzionale violento contro la persona; la Corte rileva che, nel caso concreto, mancava tale presupposto e che comunque la vicenda era fuori dall’ambito temporale di applicazione della direttiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze di omesso esame e motivazione apparente sono state ritenute inammissibili nel caso concreto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le censure formulate sul vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili in applicazione della disciplina sull’appello filtrato.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è ammissibile se la questione non è rilevante nel giudizio principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 2043-2059 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti, ma non decisivi nella motivazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di violazione di legge maschera una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.
  • La parte impugnante deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una autonoma ragione non censurata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La tutela prevista dalla direttiva 2004/80/CE presuppone, per come richiamato dalla Corte, l’accertamento di un reato intenzionale violento; in assenza di tale presupposto la domanda resta estranea all’ambito applicativo della direttiva.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione di diritto unionale non è rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.
  • La richiesta di vizio motivazionale non è utilizzabile per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.