Cassazione Civile, Ordinanza n. 34366/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, ha confermato indirettamente la decisione di merito favorevole al lavoratore e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore per ottenere dal Fondo di Garanzia dell'INPS il pagamento del TFR maturato e non corrisposto dal datore di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva poi confermato la condanna dell'INPS, ritenendo provata la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo sulla base di plurimi pignoramenti mobiliari rimasti infruttuosi e della circostanza che la società datrice, cancellata dal registro delle imprese, non fosse più assoggettabile a fallimento per decorso dell'anno di cui all'art. 10 l. fall. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato, da un lato, la violazione della disciplina del Fondo di Garanzia e della legge fallimentare per avere il giudice ordinario accertato incidentalmente la non fallibilità del datore di lavoro, anziché riservare tale accertamento al tribunale fallimentare; dall'altro, ha dedotto violazione delle norme sull'onere della prova e sulla non contestazione, sostenendo che non potesse dirsi provata la non assoggettabilità a fallimento del datore sulla sola base dell'allegazione dell'importo del credito del lavoratore inferiore alla soglia minima di fallibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'importo del credito del lavoratore ma sull'ultraannualità della cancellazione della società dal registro delle imprese, e perché i motivi erano privi di specificità; ha inoltre osservato che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può introdurre censure nuove.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 5, L. 297/1982
individua i presupposti di intervento del Fondo di Garanzia; il lavoratore che ne chieda l'applicazione deve provare i fatti costitutivi della prestazione, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
art. 15, ultimo comma, R.D. n. 267/1942
la soglia di debiti scaduti e non pagati rileva ai fini della fallibilità; tuttavia, nel caso deciso, la sentenza impugnata non si fondava su tale criterio ma sulla cancellazione della società e sul decorso dell'anno ex art. 10 l. fall.
il giudice ordinario può accertare incidentalmente la fallibilità o non fallibilità del datore di lavoro ai fini della decisione sulla domanda di intervento del Fondo.
richiamato per affermare che grava sul lavoratore l'onere di provare le circostanze costitutive del diritto alla prestazione del Fondo.
richiamato a sostegno della censura dell'INPS sulla pretesa non contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere una specifica e analitica esposizione delle ragioni di censura; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
la memoria depositata in questa fase può solo illustrare i motivi già proposti e non integrarli con nuove censure.
la cancellazione della società dal registro delle imprese fa decorrere il termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'intervento del Fondo di Garanzia, il lavoratore istante conserva l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro; la mera allegazione dell'importo del credito non basta, da sola, a dimostrare tale requisito.
- Il giudice ordinario può compiere in via incidentale l'accertamento della fallibilità o non fallibilità dell'imprenditore quando tale verifica sia rilevante ai fini della decisione sulla prestazione del Fondo di Garanzia.
- Ai fini dell'art. 10 l. fall., il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, non dalla mera richiesta di cancellazione.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e contenere motivi specifici e autosufficienti; la censura che non si confronti con l'effettiva base argomentativa della decisione è inammissibile.
- La memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già tempestivamente formulati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34268/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34269/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2022 del 22/11/2022
- ordinanza_civile · 22 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →