Cassazione Civile, Ordinanza n. 10819/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva mentre era già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento; la proposta concordataria era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con successiva sentenza di fallimento. Tale fallimento era stato poi revocato dalla Corte d'appello per illegittimità del decreto di inammissibilità del concordato, con regressione della procedura concordataria. Dopo la rinuncia alla domanda di concordato, il tribunale aveva nuovamente dichiarato il fallimento, previa integrazione del contraddittorio con gli originari creditori istanti. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello che aveva rigettato il reclamo, deducendo violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché il giudicato formatosi con la precedente sentenza di revoca del fallimento avrebbe consumato e reso "perenti" i ricorsi originari dei creditori istanti, impedendo di far valere quelle stesse domande nel procedimento riunito; secondo i ricorrenti, sarebbero state proponibili solo nuove domande di fallimento, non la riattivazione delle originarie.
La decisione
La Corte ha escluso l'operatività del giudicato esterno invocato dai ricorrenti. Ha chiarito che la precedente sentenza di revoca del fallimento aveva deciso soltanto la questione preliminare dell'illegittimità del decreto di inammissibilità del concordato, con efficacia rescindente limitata a quel provvedimento, senza pronunciarsi sui presupposti sostanziali della domanda di fallimento. Di conseguenza, non vi era giudicato sulle domande di fallimento riunite né preclusione alla loro riesaminabilità dopo la rinuncia al concordato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato copre il decisum e le premesse logico-giuridiche indispensabili della decisione, ma non si estende a questioni non decise o poste a valle della pronuncia.
La ricorrente invocava il giudicato interno/esterno formatosi sulla precedente decisione; la Corte ha escluso che la precedente sentenza avesse un effetto preclusivo sui presupposti della domanda di fallimento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità dedotto per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 22, quarto comma, l. fall.
Richiamato per distinguere l'efficacia rescindente della pronuncia d'appello sulla declaratoria di fallimento dalla diversa ipotesi in cui la decisione non lascia spazi di riesame al giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudicato esterno si forma solo su ciò che la precedente decisione ha effettivamente deciso, comprensivo delle premesse logiche indispensabili, ma non si estende alle questioni rimaste impregiudicate o a quelle collocate a valle della pronuncia.
- Quando una sentenza d'appello revoca il fallimento perché annulla il decreto di inammissibilità del concordato, l'effetto è meramente rescindente rispetto a quel provvedimento e non comporta, di per sé, una decisione sui presupposti sostanziali della domanda di fallimento.
- La riunione tra procedimento di concordato e procedimento per dichiarazione di fallimento serve a coordinare l'esame delle domande, sicché la domanda di concordato mantiene natura pregiudiziale rispetto a quelle di fallimento riunite; la caducazione del provvedimento sul concordato non preclude automaticamente la ripresa dell'esame delle domande di fallimento.
- Non può invocarsi il giudicato per isolare la domanda pregiudiziale di concordato dalle domande di fallimento riunite quando il primo giudizio non abbia definito anche i fatti costitutivi dell'assoggettamento a fallimento.
- L'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento può essere funzionale a contestare l'illegittimità del decreto di inammissibilità del concordato, ma la revoca del fallimento non impedisce il successivo riesame della domanda di fallimento se la domanda di concordato è venuta meno o resta comunque non definita nel merito.
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