Cassazione Civile, Ordinanza n. 16213/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente emittente)
La controversia
La controversia nasceva dall’emissione di due buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1982, per i quali la titolare aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della differenza tra quanto liquidato alla scadenza e quanto ritenuto dovuto applicando gli interessi stampati sul retro dei titoli. Le controparti proponevano opposizione sostenendo che il calcolo corretto fosse quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, emanato in attuazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974 conv. in l. n. 588/1974, che consentiva la variazione anche in peius dei rendimenti con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali. Dopo l’accoglimento dell’opposizione e il rigetto dell’appello, la titolare ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 173 e dei canoni di buona fede e correttezza, lamentando che il giudice non avesse verificato se la variazione peggiorativa del rendimento fosse un esercizio abusivo del diritto e se il rimborso ai tassi ridotti fosse valido; 2) violazione delle norme sul contratto e sul consenso, sostenendo che il silenzio dopo la variazione non potesse valere come accettazione della modifica senza una specifica informativa; 3) violazione dell’art. 1339 c.c., dell’art. 173 e delle norme sulla pubblicazione legale, contestando l’applicazione automatica della sostituzione eteronoma e la presunzione di conoscenza della variazione; 4) erronea interpretazione dell’art. 173 e dedotta illegittimità costituzionale della disciplina, perché la variazione sfavorevole avrebbe leso l’affidamento del risparmiatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sul principio che la variazione in peius dei tassi, prevista da una norma di rango legislativo, è opponibile al risparmiatore per il solo fatto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non richiede un’ulteriore manifestazione di consenso né può essere qualificata come esercizio abusivo del diritto. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che l’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellato, ha natura cogente ed è idoneo a sostituire ex art. 1339 c.c. le clausole negoziali difformi, mentre la tabella integrativa ha funzione meramente informativa e di verifica del credito, non di condizione di efficacia della variazione. Ha altresì respinto la censura di incostituzionalità, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha già ritenuto non irragionevole la modifica peggiorativa per il futuro, in quanto bilancia tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le resistenti e al contributo unificato დამატivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La disciplina, come modificata, consente la variazione dei tassi dei buoni postali fruttiferi anche in peius mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; ha natura cogente e si sostituisce alle pattuizioni difformi.
art. 1 d.l. n. 460/1974 conv. in L. n. 588/1974
Ha novellato l’art. 173, prevedendo la possibilità di variazioni del saggio di interesse disposte con decreto ministeriale e pubblicate ufficialmente.
La norma primaria e il decreto ministeriale integrativo determinano sostituzione automatica delle clausole negoziali incompatibili con il nuovo tasso.
artt. 1173, 1175, 1366, 1375 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere abuso del diritto e violazione dei doveri di buona fede, ma la Corte esclude che tali profili incidano sulla vincolatività della variazione prevista dalla legge.
Richiamati per sostenere che il silenzio non equivalga a consenso alla modifica; la Corte osserva che il silenzio non è decisivo perché la variazione opera ex lege.
Invocato per contestare l’interpretazione dell’art. 173; la Corte conferma l’interpretazione conforme al dato testuale e alla giurisprudenza consolidata.
Richiamato nella doglianza sulla conoscenza legale degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Richiamato nella doglianza sulla conoscenza legale degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
d.P.R. n. 217/1986
Richiamato in relazione al regolamento di attuazione e alla pubblicazione degli atti amministrativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Base per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma di rango legislativo prevede la modificabilità anche peggiorativa dei rendimenti di strumenti di risparmio mediante decreto ministeriale pubblicato ufficialmente, la variazione è opponibile al sottoscrittore per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza necessità di una nuova accettazione individuale.
- La mancata messa a disposizione di tabelle integrative presso gli uffici non incide, di regola, sulla validità ed efficacia della variazione del tasso, ma può semmai assumere rilievo sotto il profilo risarcitorio solo se il risparmiatore alleghi e provi un danno causalmente collegato all’omissione informativa.
- Una disciplina primaria che contempera interesse pubblico alla programmazione della spesa e tutela del risparmio può sostituire automaticamente le clausole negoziali difformi ex art. 1339 c.c., quando espressamente consenta la modifica del contenuto economico del rapporto.
- Il silenzio del risparmiatore, di per sé, non integra una manifestazione di consenso alla prosecuzione del rapporto a condizioni modificate, quando la variazione operi già ex lege; l’eventuale recesso deve risultare da una manifestazione espressa e inequivoca, non da un comportamento meramente omissivo.
- In presenza di una disciplina già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, la censura di violazione dell’affidamento del sottoscrittore è infondata se la variazione incide solo per il futuro e si inserisce nel bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica.
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