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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14605/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. con cui, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di detenzione abusiva di arma e ricettazione. Il ricorso deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che dovesse essere rilevata una causa di non punibilità o comunque un'evidenza assolutoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di sentenza di patteggiamento, il controllo di legittimità sulla motivazione che escluda una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità. Poiché la decisione di merito aveva motivatamente escluso i presupposti del proscioglimento richiamando la documentazione in atti e il ricorso non indicava elementi di evidenza idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in modo generico la motivazione con cui il giudice abbia escluso il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza non si fonda su un'evidenza assolutoria immediatamente desumibile dal testo della decisione.
  • Il vizio di motivazione è sindacabile in sede di legittimità, nel contesto del patteggiamento, solo quando dalla sentenza impugnata emerga in modo palese una causa di non punibilità non considerata dal giudice di merito.
  • Se il giudice del patteggiamento motiva l'esclusione dei presupposti per il proscioglimento richiamando gli atti del procedimento e il ricorrente non indica elementi di immediata evidenza favorevoli al proscioglimento, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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