Cassazione Penale, Ordinanza n. 14605/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. con cui, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di detenzione abusiva di arma e ricettazione. Il ricorso deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che dovesse essere rilevata una causa di non punibilità o comunque un'evidenza assolutoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di sentenza di patteggiamento, il controllo di legittimità sulla motivazione che escluda una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità. Poiché la decisione di merito aveva motivatamente escluso i presupposti del proscioglimento richiamando la documentazione in atti e il ricorso non indicava elementi di evidenza idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesto il patteggiamento, con applicazione della pena su accordo delle parti
il proscioglimento immediato è configurabile solo in presenza di una causa di non punibilità o di evidenza assoluta che emerga dagli atti
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso
norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto del patteggiamento
norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto del patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in modo generico la motivazione con cui il giudice abbia escluso il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza non si fonda su un'evidenza assolutoria immediatamente desumibile dal testo della decisione.
- Il vizio di motivazione è sindacabile in sede di legittimità, nel contesto del patteggiamento, solo quando dalla sentenza impugnata emerga in modo palese una causa di non punibilità non considerata dal giudice di merito.
- Se il giudice del patteggiamento motiva l'esclusione dei presupposti per il proscioglimento richiamando gli atti del procedimento e il ricorrente non indica elementi di immediata evidenza favorevoli al proscioglimento, il ricorso è inammissibile.
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