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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07872/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma ingente, pretesamente dovuta a titolo di rimborso dei costi di costruzione sostenuti da una società per la realizzazione di un centro commerciale su area già demaniale e poi sdemanializzata. Dopo un primo contenzioso di merito e un precedente giudizio di legittimità, la causa è tornata in appello. Nel giudizio di rinvio il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) la nullità del giudizio per mancata interruzione, sostenendo che all’udienza di precisazione delle conclusioni era stata dichiarata la cancellazione della società dal registro delle imprese; 2) l’omesso ordine di esibizione di documenti ritenuti decisivi; 3) la falsa applicazione delle norme sui beni demaniali e sulla sclassifica, lamentando che non fosse stata riconosciuta la natura dichiarativa del provvedimento amministrativo di sdemanializzazione e quindi il diritto al rimborso dei costi di costruzione su bene ormai patrimoniale disponibile. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali censure, perché rileva d’ufficio un difetto originario di legittimazione a proporre il ricorso: l’atto introduttivo indica in modo contraddittorio il ricorrente come ex liquidatore di una società che sarebbe già stata cancellata, senza dimostrare che tale qualità esistesse al momento della proposizione del ricorso; inoltre, la proposizione anche 'in proprio' non è sorretta da alcuna allegazione della qualità di socio successore della società estinta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, dai soci succeduti nei rapporti giuridici della società estinta, oppure nei loro confronti, e non dal precedente liquidatore o da un soggetto che si affermi genericamente agire anche in proprio senza spiegare il titolo della legittimazione. Richiama il principio secondo cui la cancellazione della società determina l’estinzione dell’ente e la perdita della capacità processuale, con trasferimento dei rapporti ai soci nei limiti e secondo le regole proprie della successione conseguente all’estinzione. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    richiamato solo per il precedente tema della qualificazione dell’attività costruttiva su suolo altrui; nel provvedimento attuale non è oggetto di nuova decisione di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    menzionato nel terzo motivo quale parametro del principio di diritto vincolante fissato nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 300 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di interruzione del processo a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    richiamati dalla Corte per affermare che l’estinzione della società in pendenza di giudizio costituisce evento interruttivo, con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.

  • art. 110 c.p.c.

    indicato quale base per la prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci successori della società estinta.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato come norma modificata dalla riforma societaria che, in caso di cancellazione, determina l’estinzione della società e il trasferimento dei rapporti ai soci secondo il meccanismo successorio.

  • art. 10 l. fall.

    menzionato come eccezione di fictio iuris alla perdita della capacità processuale della società estinta, in ambito fallimentare.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    richiamato per precisare la prosecuzione dell’esistenza della società estinta per un quinquennio ai soli fini fiscali.

  • art. 378 c.p.c.

    citato solo per la memoria depositata in prossimità della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

  • artt. 822, 823, 828 e 829 c.c.

    invocati nel terzo motivo per sostenere la natura dichiarativa della sclassifica demaniale e la conseguente spettanza dei costi di costruzione.

  • artt. 210 e 213 c.p.c.

    invocati nel secondo motivo per chiedere l’acquisizione di documenti ritenuti decisivi.

  • artt. 350, comma 1, e 359 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo in relazione al giudizio di appello/rinvio e ai poteri istruttori del giudice.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’ente si estingue e perde la capacità di stare in giudizio; l’eventuale impugnazione deve essere proposta dai soci succeduti nei rapporti della società estinta, oppure nei loro confronti, non dal liquidatore che non abbia più potere rappresentativo.
  • Nel ricorso per cassazione la legittimazione processuale deve risultare in modo chiaro e non contraddittorio dall’atto introduttivo: non basta l’affermazione di essere ex liquidatore o di agire 'in proprio' se non è allegato e dimostrato il relativo titolo di legittimazione.
  • L’estinzione della società in pendenza di processo integra, in linea generale, un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., ma la stabilizzazione processuale non consente di radicare l’impugnazione in capo a un soggetto estinto oltre il grado di giudizio in cui l’evento si è verificato.
  • Il potere rappresentativo degli organi della liquidazione cessa con l’estinzione della società; pertanto, il precedente liquidatore non può validamente conferire procura speciale per il ricorso per cassazione in nome dell’ente ormai estinto.
  • La prosecuzione dell’attività o della soggettività della società estinta per finalità fiscali è circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge e non vale, di regola, a fondare la legittimazione processuale ordinaria nel giudizio civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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