Cassazione Civile, Ordinanza n. 23087/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia trae origine dal rapporto concessorio stipulato nel 1985 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano. Allo scadere anticipato del rapporto, un lodo arbitrale aveva liquidato l'indennizzo dovuto al gestore uscente per il riscatto degli impianti, calcolando il valore industriale residuo e detraendo alcune somme, tra cui quelle relative agli allacciamenti realizzati nel corso della gestione. Dopo un primo giudizio di impugnazione, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza d'appello per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, indicando che la convenzione doveva essere interpretata tenendo conto del criterio generale dell'indennizzabilità al valore industriale e della diversa disciplina prevista per estensioni e allacciamenti. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'impugnazione della società concessionaria, ritenendo che il contratto non disciplinasse espressamente la detraibilità dei contributi di allacciamento e applicando in via sostitutiva l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925, per escludere dall'indennizzo la parte dell'impianto realizzata con costi sostenuti dagli utenti. La società concessionaria ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 829, comma 3, c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il giudice di rinvio si era discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e aveva erroneamente ritenuto detraibili i contributi di allacciamento nonostante la disciplina contrattuale non prevedesse tale detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato l'unico motivo, osservando che il giudice di rinvio non poteva affermare che la questione fosse irresolubile sulla base del contratto e sostituire l'interpretazione negoziale con l'applicazione dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925, senza prima attenersi alle direttive interpretative fissate nella precedente ordinanza di cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi di diritto già enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, nel caso di cassazione per violazione di norme di diritto, anche alle premesse logico-giuridiche della decisione; non può rimettere in discussione il thema decidendum già delimitato dalla pronuncia rescindente
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla violazione dei limiti del sindacato in sede di impugnazione del lodo; nel testo non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma
la clausola contrattuale va interpretata secondo il senso letterale e complessivo del testo negoziale, senza trascurare il tenore delle disposizioni che regolano in modo differenziato estensioni e allacciamenti
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, coordinandole secondo il significato complessivo dell'atto e non mediante assimilazioni non giustificate dal testo
richiamato nel ricorso; dal testo emerge solo il richiamo, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione
art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578
la Corte di legittimità non esclude in astratto la norma, ma censura il suo utilizzo in via sostitutiva dell'interpretazione contrattuale, ritenendo che la questione dovesse essere prima risolta sul piano negoziale
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma nel provvedimento non si sviluppa una autonoma ratio fondata sul principio di uguaglianza
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, il giudice di rinvio è vincolato ai criteri interpretativi fissati dalla sentenza rescindente e alle sue premesse logico-giuridiche, pur conservando il potere di riesaminare la concreta volontà delle parti.
- Il giudice di rinvio non può sostituire all'interpretazione del contratto una disciplina esterna se la questione è risolvibile attraverso una lettura complessiva del testo negoziale conforme ai canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c.
- Il silenzio del contratto su un punto non legittima, di per sé, l'abbandono dell'interpretazione negoziale né l'introduzione di una regola esterna senza aver prima verificato se il significato della clausola possa essere ricostruito sistematicamente.
- Quando la Cassazione censura una decisione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non impone una specifica soluzione interpretativa, ma solo il corretto metodo di interpretazione; resta fermo che la soluzione finale spetta al giudice di merito nei limiti tracciati dalla pronuncia rescindente.
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