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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22254/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il professionista che aveva curato progettazione e direzione lavori della ristrutturazione di un immobile di loro proprietà, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità professionale, la risoluzione del contratto d'opera e il risarcimento dei danni quantificati in euro 7.557,52. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 1458 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudicato formatosi in altro giudizio sul compenso del professionista non impedisse di chiedere la risoluzione del contratto, perché quel precedente avrebbe accertato solo un parziale adempimento e non precluso il merito sulla inidoneità della prestazione; (2) omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di Como, dalla quale asserivano emergere la responsabilità professionale del geometra e il danno; (3) violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove; (4) motivazione apparente della sentenza di appello per mancanza di concreta valutazione critica delle emergenze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla risoluzione contrattuale, affermando che il giudicato sulla condanna all'adempimento del contratto presuppone l'esistenza del rapporto contrattuale e preclude di rimettere in discussione il vincolo con una successiva domanda di risoluzione. Ha poi dichiarato inammissibili le ulteriori censure perché dirette, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata intelligibile e non apparente, rispettosa del minimo costituzionale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata anche assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di sottoscrizione digitale, poiché la decisione di rigetto nel merito rendeva superfluo affrontare la questione processuale pendente in relazione a una rimessione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione per inadempimento incide sul vincolo contrattuale con effetti ex tunc; se sul rapporto è già intervenuto giudicato sulla debenza del corrispettivo in quanto fondato sul contratto, il rapporto non può più essere messo in discussione in sede successiva

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro per denunciare violazioni o false applicazioni di legge, ma non consente di riesaminare la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    consente la censura solo per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o per specifiche violazioni processuali, non per contestare il cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di elementi istruttori o la diversa valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia espresso di non osservare il principio di disponibilità della prova o abbia deciso su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca diversa forza persuasiva alle prove dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice applichi un regime di valutazione probatoria diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione delle prove libere

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di legittimità

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato nell'eccezione di improcedibilità per asserita invalidità/sottoscrizione del ricorso

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nell'eccezione di inammissibilità per asserita invalidità/sottoscrizione del ricorso

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per la rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla validità/ammissibilità degli atti nativi informatici privi di sottoscrizione digitale

  • artt. 24 e 111 Cost.

    evocati a sostegno del principio di ragionevole durata ed effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato in tema di ordine di trattazione delle questioni, superabile in base alla 'ragione più liquida'

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sulla condanna all'adempimento di un contratto presuppone l'esistenza del rapporto contrattuale e preclude che, in un successivo giudizio tra le stesse parti, venga rimessa in discussione la persistenza del vincolo mediante domanda di risoluzione fondata sul medesimo rapporto.
  • Nel contratto d'opera intellettuale, la domanda del committente limitata al risarcimento del danno non implica di per sé lo scioglimento del contratto e non elimina il diritto del professionista al corrispettivo per la prestazione eseguita.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una rivalutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda l'esistenza di una motivazione non apparente o di un omesso esame di un fatto storico decisivo, non la preferenza accordata dal giudice di merito a una prova rispetto a un'altra.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi tipizzati e non quando la censura riguardi il mero dissenso sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
  • Quando il rigetto del ricorso è già chiaro sulla base delle censure esaminate nel merito, può essere evitato l'esame di questioni preliminari ulteriori per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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