Cassazione Civile, Sentenza n. 15433/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR Liguria che aveva ritenuto tempestivo il ricorso presentato dalla società contro un avviso di accertamento, sostenendo che i giudici di appello avevano erroneamente applicato la regola di proroga dei termini cadenti in giorno festivo (art.155 c.p.c.) alla scadenza del periodo di sospensione di 90 giorni previsto dall'art.6, comma 3, d.lgs. 218/1997. L'Amministrazione ha invece dedotto che quel periodo di sospensione non ha natura processuale e che, pertanto, se il termine di sospensione termina in giorno festivo il relativo effetto non può essere prorogato per effetto dell'art.155 c.p.c., con la conseguente scadenza anticipata del residuo termine per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il periodo di sospensione previsto dall'art.6, comma 3, d.lgs. 218/1997 abbia natura riferibile al procedimento amministrativo di accertamento con adesione e non costituisca un termine processuale soggetto alla proroga automatica di cui all'art.155 c.p.c.; di conseguenza la scadenza complessiva per proporre il ricorso è risultata il 14 gennaio 2011 e il ricorso presentato il 15 gennaio 2011 era tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di merito sono compensate; la società è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia (euro 4.000,00 più spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 19/06/1997 n. 218
«il termine per l'impugnazione indicato al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ̀ effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza del d.lgs. 218/1997.»
La Corte ha interpretato il periodo di 90 giorni come sospensione connessa al procedimento amministrativo dell'accertamento con adesione (spatium deliberandi) e non come termine processuale; pertanto la sua scadenza non è soggetta alla proroga prevista dall'art.155 c.p.c. quando cada in giorno festivo.
art. 21, d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Norma che fissa il termine ordinario per proporre il ricorso tributario (60 giorni dalla notifica). La Corte ha richiamato la necessità di cumulare correttamente i termini previsti (termine ordinario, sospensione feriale, sospensione ex art.6 d.lgs.218/97) nel computo della scadenza finale per l'impugnazione.
Prevede la proroga al primo giorno utile se la scadenza di un termine processuale cade in giorno festivo; la Corte ha precisato che tale norma vale per termini processuali/atti processuali, non per la scadenza del periodo di sospensione di natura amministrativa previsto dall'art.6 d.lgs.218/97.
legge 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione feriale)
La norma disciplina la sospensione feriale dei termini e il relativo computo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le regole sulla sospensione feriale riguardano l'inizio o la misura del decorso del termine e non giustificano la proroga automatica al primo giorno non festivo quando il dies a quo cada in giorno festivo.
Massime di principio
- La sospensione di 90 giorni prevista dall'art.6, comma 3, d.lgs. 218/1997 per la procedura di accertamento con adesione ha natura connessa al procedimento amministrativo e non è da considerarsi un termine processuale soggetto alla proroga ex art.155 c.p.c.; se il periodo di sospensione termina in giorno festivo non si applica automaticamente la proroga al primo giorno non festivo.
- Nelle impugnazioni tributarie occorre distinguere con cura tra termini processuali (soggetti alle regole di proroga) e periodi di sospensione amministrativa; la corretta individuazione determina il diverso computo della scadenza finale per proporre ricorso.
- Nel calcolo dei termini per proporre ricorso tributario vanno cumulati correttamente i diversi periodi previsti (termine ordinario ex art.21 d.lgs.546/92, sospensione feriale ex legge 742/1969, sospensione ex art.6 d.lgs.218/97) seguendo la regola del numerus dierum e le statuizioni giurisprudenziali consolidate.
- Per evitare la perdita del diritto di impugnare è prudente depositare/trasmettere il ricorso prima della scadenza apparente: quando esistono sospensioni amministrative la valutazione della scadenza può essere complessa e la presentazione anticipata evita il rischio di tardività.
- In caso di dubbio sulla natura del termine (processuale vs. sospensione amministrativa) o sul computo dei giorni, è consigliabile richiedere consulenza legale e agire prima possibile, poiché le norme che prorogano termini cadenti in giorno festivo non operano automaticamente per tutte le tipologie di periodi.
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