Cassazione Penale, Ordinanza n. 30112/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la decisione per il reato di occupazione/impiego di lavoratore straniero privo di titolo di soggiorno ex art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. In appello era stato respinto il motivo sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che il lavoratore fosse stato esposto a pericolo per essere stato avviato a mansioni di manovale in assenza delle garanzie di legge e valorizzando anche precedenti dell'imputato per reati della stessa indole. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato tale mancato riconoscimento, deducendo travisamento della prova: secondo la difesa il lavoratore svolgeva soltanto attività di manovalanza leggera, come pulizia del cantiere e spostamento di materiali edili, senza uso di attrezzi pericolosi; inoltre la pena irrogata, minima, con attenuanti generiche e sospensione condizionale, sarebbe indice della modesta gravità del fatto e avrebbe dovuto condurre alla non punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della difesa si risolvessero nella mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la ratio della decisione. Nessun travisamento della prova è stato ravvisato: la Corte territoriale aveva fondato il diniego dell'art. 131-bis c.p. sulla situazione di pericolo derivante dall'impiego del lavoratore in nero, pericolo ritenuto insito nella violazione della disciplina lavoristica e non dipendente dal tipo specifico di attività svolta o dall'uso di attrezzi. Sono stati inoltre ritenuti non confutati i rilievi sui precedenti dell'imputato, letti come indice di disattenzione verso le esigenze e i diritti del lavoratore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice che sanziona l'impiego di lavoratore straniero privo di regolare titolo; la sentenza la tratta come reato per cui è stata confermata la condanna di merito.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando, in base alla valutazione complessiva del caso, il lavoratore risulti esposto a una situazione di pericolo e vi siano ulteriori elementi negativi, come precedenti per reati della stessa indole.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia esposto la persona offesa o il lavoratore a una situazione di pericolo apprezzabile, anche se l'attività concretamente svolta sia in sé semplice o manuale e non implichi l'uso di strumenti intrinsecamente rischiosi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente assertivo le stesse doglianze già esaminate e motivate in appello: il ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non è configurabile quando la censura si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza dimostrare un effettivo errore percettivo o una radicale distorsione del contenuto della prova valorizzata dal giudice di merito.
- Nella valutazione della particolare tenuità del fatto possono essere considerati anche i precedenti specifici o della stessa indole, come indici sintomatici di una minore attenzione alle regole violate e alla tutela del bene giuridico protetto.
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