Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33477/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario concesso da una banca a una società, assistito da fideiussioni prestate da più soggetti. A seguito dell’inadempimento della debitrice principale e del successivo fallimento di quest’ultima, il credito residuo veniva ceduto a una società di cartolarizzazione che otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori. L’opposizione al decreto veniva respinta in primo grado e poi accolta in appello, che riteneva risolto il mutuo per effetto del fallimento e della conseguente rinuncia del curatore al subentro nel contratto. I fideiussori ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulle impugnazioni, per mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per aspecificità e tardività; 2) vizio di motivazione e violazione della legge fallimentare, sostenendo che la banca aveva agito in base a una risoluzione fondata sul mancato pagamento di una rata, ritenuta illegittima, e che tale fatto non poteva essere convertito in risoluzione per fallimento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale affermato la risoluzione ex art. 72 l.fall. senza che ciò fosse stato chiesto, essendo stata invece evocata una diversa fattispecie di cui all’art. 78 l.fall.; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. perché in primo grado non sarebbe stato mai dedotto il fallimento quale autonoma causa di risoluzione, ma solo in appello; 5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per travisamento del contenuto del ricorso monitorio, nel quale il fallimento sarebbe stato menzionato solo ai fini della quantificazione del residuo dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il vizio di omessa pronuncia non riguarda le eccezioni di rito e che, comunque, la corte d’appello aveva implicitamente disatteso l’eccezione di genericità dell’appello illustrandone specificamente il contenuto. Quanto ai restanti motivi, li ha esaminati congiuntamente dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati: ha condiviso l’interpretazione della corte territoriale secondo cui il fallimento della debitrice principale era stato dedotto fin dal ricorso monitorio come fatto idoneo a fondare lo scioglimento del mutuo, e ha ribadito che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito, il quale deve valorizzare il contenuto sostanziale e non meramente letterale degli atti. Non essendo stato dimostrato alcun travisamento della domanda o disallineamento decisivo tra allegazioni e decisione, la ratio della sentenza impugnata è rimasta ferma. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile per il mancato esame di questioni di merito, non per il mancato esame di eccezioni di rito o pregiudiziali; inoltre, la censura non può essere usata per contestare il rigetto implicito di un’eccezione se la decisione l’ha comunque disattesa nel contenuto motivazionale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla aspecificità dell’appello, ma la Corte ha ritenuto che la specificità del gravame fosse stata apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tardività di nuove allegazioni in appello; la Corte ha ritenuto non dimostrato il travisamento della domanda e quindi non decisiva la censura.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’inammissibilità dell’appello; la Corte ha escluso che la mancata pronuncia espressa integri omessa pronuncia rilevante se il tema è stato comunque disatteso implicitamente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato con le norme sulle impugnazioni per sostenere l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 72 L. Fall.

    La corte territoriale ha ritenuto che il fallimento della debitrice principale avesse determinato lo scioglimento del contratto di mutuo; la Cassazione ha reputato corretta l’interpretazione della domanda e non censurabile in legittimità la lettura del fatto come causa risolutiva.

  • art. 78 L. Fall.

    Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere che in appello fosse stata introdotta una fattispecie diversa e tardiva; la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 96 l.fall.

    Richiamato nel motivo insieme all’art. 72 l.fall.; non è valorizzato come base decisoria autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedurre travisamento del materiale di causa; la Corte ha escluso che vi fosse prova di un travisamento del contenuto del ricorso monitorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del contenuto degli atti; la Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti è riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova del fatto costitutivo della pretesa; la Corte non ravvisa errori sul riparto dell’onere probatorio, poiché il punto decisivo è la corretta interpretazione della domanda e degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato დამატivo in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia è denunciabile in cassazione solo quando il giudice di merito ometta di decidere su questioni di merito; non integra, di regola, omessa pronuncia il mancato esame espresso di eccezioni processuali o di rito, se la questione risulta comunque implicitamente disattesa dalla motivazione.
  • L’interpretazione della domanda e degli atti introduttivi spetta al giudice di merito e deve essere compiuta secondo il contenuto sostanziale dell’atto, non sulla base di una lettura meramente letterale o atomistica di singole espressioni.
  • In sede di legittimità non è sufficiente prospettare un diverso significato degli atti processuali: occorre dimostrare un effettivo travisamento o un disallineamento decisivo tra domanda e decisione.
  • Quando la corte di merito accerta che un fatto giuridicamente rilevante era stato allegato sin dall’origine come causa della pretesa, la censura di novità o di tardività della relativa deduzione in appello è inammissibile o infondata se non prova l’effettiva mancata allegazione iniziale.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del contenuto degli atti o delle prove, se il giudice di merito ha già interpretato e apprezzato il materiale processuale in modo coerente.

Come è indicizzato

MaterieMutuoFideiussioneAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.