Sentenza del 24/07/2024 n. 20590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA detratta dalla Camel S.r.l. su acquisti di scarti ferrosi fatturati da K1 Systems, ritenuta una società cartiera e interposta rispetto alla fornitrice effettiva Ralox. L’accertamento riguardava operazioni soggettivamente inesistenti e la mancata applicazione del reverse charge, oltre a sanzioni e interessi. Dopo che la CTR dell’Abruzzo aveva accolto l’appello dell’Ufficio, la Camel aveva proposto nove motivi di ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, l’uso e il deposito tardivo del PVC, la valutazione delle prove e la ripresa IVA. Nel corso del giudizio la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione prevista dalla legge n. 197 del 2022 e ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i nove motivi, né ha confermato o riformato le valutazioni della CTR sulle operazioni contestate: in seguito all’adesione alla definizione agevolata e alla rinuncia, è venuto meno l’interesse della Camel alla prosecuzione del giudizio. Poiché non risultava provata la comunicazione della rinuncia alla controparte, la Corte non ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Escluso anche il pagamento del contributo unificato aggiuntivo, poiché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia. Nel caso concreto la Corte non l’ha applicata per estinguere il giudizio, perché mancava la prova della comunicazione della rinuncia alla controparte.
Art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022
Prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L’adesione della contribuente e il pagamento delle prime tre rate hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, nei casi stabiliti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha escluso tale conseguenza perché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio, il ricorrente aderisce a una definizione agevolata e non ha più interesse a ottenere una decisione, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
- Per ottenere l’estinzione del giudizio per rinuncia occorre che la rinuncia sia ritualmente comunicata alla controparte; se tale comunicazione non è provata, la rinuncia può comunque rilevare come sopravvenuta perdita di interesse.
- La compensazione delle spese e l’esclusione del contributo unificato aggiuntivo dipendono dalle specifiche circostanze della decisione: qui la Corte ha compensato le spese e ha escluso il contributo ulteriore perché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
- La decisione è processuale e non costituisce un precedente sul merito dell’accertamento IVA: non stabilisce se le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, se il reverse charge fosse stato applicato correttamente o se la contribuente avesse diritto alla detrazione.
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