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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03405/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto bancario di affidamento assistito da pegno rotativo su forme di Parmigiano Reggiano costituito a garanzia di una società agricola. Dopo il recesso della banca dai rapporti di conto corrente e la richiesta di rientro, i ricorrenti avevano prospettato una soluzione transattiva, offrendo in sostituzione delle garanzie reali una ipoteca volontaria su immobili di loro proprietà, che avrebbero dovuto rimanere vincolati indipendentemente dall’esito dell’accordo complessivo di ristrutturazione dell’esposizione della società debitrice. Deducevano poi che la banca avesse accettato verbalmente o per facta concludentia la transazione, ma ne avesse violato gli obblighi perché, a fronte della costituzione dell’ipoteca, non avrebbe svincolato e restituito i beni dati in pegno, con pregiudizio alla loro commerciabilità e con deterioramento dei beni stessi. In primo grado e in appello le domande risarcitorie e restitutorie erano state respinte. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi: con il primo denunciavano omesso esame di due lettere del 27 agosto 2010 e del 9 novembre 2010, sostenendo che la corte territoriale le avesse considerate solo per escludere la conclusione dell’accordo transattivo e non anche rispetto alle domande subordinate di ripetizione dell’indebito e di indebito arricchimento; con il secondo deducevano violazione di varie norme civilistiche, sostenendo che l’atto di costituzione dell’ipoteca fosse nullo per mancanza di causa in concreto e che, di conseguenza, fossero fondate le domande di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla "doppia conforme", poiché i ricorrenti non avevano indicato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado fossero diverse da quelle della sentenza d’appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti si erano limitati a richiamare documenti e atto di ipoteca senza riprodurne il contenuto e senza indicarne con precisione localizzazione e produzione processuale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una autonoma ratio decidendi, non specificamente censurata, fondata sulla volontaria costituzione dell’ipoteca per una maggior tutela del credito esistente, circostanza incompatibile con la ripetizione dell’indebito e con l’azione di arricchimento senza causa. La Corte ha anche osservato che la legittimazione passiva della società controricorrente non risultava adeguatamente provata in base alla sola pubblicazione dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB, sicché non ha provveduto sulle spese nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito sommario con cui era stata introdotta la domanda in primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme impedisce di proporre in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione e la riproduzione specifica degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l’onere di deposito dei documenti anche in sede di legittimità

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non basta, da solo, a provare la cessione del credito se il debitore la contesta

  • art. 2033 c.c.

    invocato come azione di ripetizione dell’indebito, ma escluso per la volontaria costituzione della garanzia

  • art. 2041 c.c.

    invocato come azione di arricchimento senza causa, ma escluso per difetto dei presupposti

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina dell’atto unilaterale

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti ai fini dei requisiti del contratto e della causa

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità del negozio per mancanza di causa

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione del negozio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione fondato su documenti di causa è inammissibile quando non riproduce il contenuto rilevante degli atti, non ne indica con precisione la sede processuale e non specifica se e dove siano stati prodotti anche nel giudizio di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure contro le altre per difetto di interesse.
  • La volontaria costituzione di una garanzia reale a tutela di un credito esistente esclude, di regola, sia la ripetizione dell’indebito sia l’azione generale di arricchimento senza causa, mancando il presupposto dell’assenza di causa o dell’attribuzione non giustificata.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prova da solo l’effettiva inclusione del singolo credito nella cessione, ove il debitore contesti la titolarità del credito; occorre una prova complessiva e specifica dell’operazione traslativa.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProveInadempimentoCessione del credito
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaGiudicato

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