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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14689/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandante)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di mandato sottostante a una procura speciale a vendere immobili. Il mandante sosteneva di avere diritto alla consegna del prezzo ricavato dalla vendita effettuata dal mandatario. Il mandatario, invece, tratteneva il prezzo sostenendo che tra le parti vi fosse un accordo di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., in forza del quale egli avrebbe potuto trattenere le somme per estinguere reciproche obbligazioni, anche per i debiti che aveva pagato per conto del mandante. In primo grado il tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, perché proposta oltre il termine perentorio della costituzione tempestiva del convenuto. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo accertabile d’ufficio la compensazione volontaria e desumendo dall’accordo di mandato e dalle circostanze del rapporto la volontà delle parti di compensare reciprocamente le pretese. Con il ricorso per cassazione il mandante ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1242 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1252 c.c., perché la compensazione volontaria non sarebbe rilevabile d’ufficio e richiede eccezione di parte; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla reale ragione del conferimento della procura e del mandato; 3) omesso esame di fatti decisivi nel rigetto dell’appello incidentale concernenti il criterio di determinazione del prezzo di mercato degli immobili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, ribadendo che la compensazione volontaria si fonda su un accordo negoziale tra le parti e non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice; deve invece essere allegata come eccezione di parte, soggetta alle preclusioni processuali previste per il convenuto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui la compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. non è rilevabile d’ufficio ma deve essere dedotta tempestivamente dalla parte interessata. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1242 c.c.

    comma uno, secondo periodo

    richiamato per escludere che la compensazione volontaria possa essere rilevata d’ufficio come la compensazione legale; la disciplina non consente al giudice di introdurre autonomamente l’effetto estintivo.

  • art. 1252 c.c.

    la compensazione volontaria è un negozio bilaterale fondato sull’accordo delle parti, che può operare anche in assenza dei presupposti della compensazione legale o giudiziale, ma richiede un incontro di volontà e una specifica eccezione di parte.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi su questioni o eccezioni rimesse alla disponibilità delle parti; la compensazione volontaria, essendo legata al contenuto dell’accordo inter partes, non può essere rilevata d’ufficio.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 167 c.p.c. per il regime delle preclusioni nella costituzione del convenuto e nella proposizione delle eccezioni.

  • art. 167 c.p.c.

    l’eccezione di compensazione volontaria deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta tempestiva, a pena di decadenza e inammissibilità per tardività.

  • art. 1713 c.c.

    evocato nella vicenda come norma sulla restituzione al mandante delle somme riscosse dal mandatario, ma superato dall’asserito accordo di compensazione, poi ritenuto processualmente non rilevabile d’ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574

    impone la traduzione in italiano degli atti e delle sentenze in lingua tedesca da trasmettere fuori dalla Regione Trentino-Alto Adige o da utilizzare nei procedimenti di impugnazione.

  • d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283

    ha modificato il d.p.r. n. 574/1988 in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • La compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. è un negozio bilaterale fondato sull’accordo delle parti e non un fatto giuridico rilevabile d’ufficio dal giudice.
  • Quando la parte intende opporre la compensazione volontaria per paralizzare la domanda avversaria, deve proporre una specifica eccezione di parte entro i termini di preclusione processuale, altrimenti incorre in decadenza.
  • Il giudice può accertare l’esistenza dell’accordo compensativo solo se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel processo dalla parte interessata; non può sostituirsi alla parte nell’allegazione dell’eccezione.
  • La qualificazione del rapporto come mandato e la verifica delle obbligazioni reciproche non autorizzano di per sé a dichiarare d’ufficio la compensazione volontaria, essendo necessario accertare e dedurre tempestivamente la comune volontà negoziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

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