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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25786/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la decisione della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso dinanzi alla CTP di Roma contro la pretesa dell’imposta unica sui concorsi prognostici per l’anno 2010. La società sosteneva di non essere soggetta a tale imposta perché operava dall’estero, in difetto di concessione statale, e perché avrebbe già assolto il carico fiscale nel Paese d’origine, anche sulle somme raccolte su piazze estere. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE, chiedendo anche la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sul presupposto che l’imposta unica sarebbe sovrapponibile all’IVA o comunque incompatibile con la disciplina unionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che l’imposta unica sulle scommesse rientri tra i tributi armonizzati dalla direttiva IVA e ha valorizzato la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la coesistenza dell’IVA con un tributo speciale nazionale sui giochi e sulle scommesse, purché quest’ultimo non abbia carattere di imposta sul volume d’affari. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, osservando che la questione era già risolta dalla giurisprudenza unionale e che l’imposta in esame non è assimilabile ai tributi armonizzati. Ha quindi confermato che, per il 2010, l’imposta unica era dovuta anche dai bookmaker esteri privi di concessione, secondo l’interpretazione data dalla normativa nazionale e dalla Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione, ma è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciando errori di diritto nella sentenza impugnata

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse

    consente agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi sui giochi e sulle scommesse che non abbiano natura di imposta sul volume d’affari

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. i)

    nel combinato disposto con l’art. 401 non osta alla riscossione cumulativa dell’IVA e di un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo, se quest’ultimo non è un’imposta sul volume d’affari

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 73

    richiamato nel senso che non osta a una base imponibile determinata secondo i proventi di cassa degli apparecchi per giochi d’azzardo dopo un certo periodo di tempo

  • art. 267 TFUE

    l’obbligo di rinvio pregiudiziale non sussiste quando la questione non è rilevante, è già stata interpretata dalla Corte di giustizia o la corretta interpretazione è evidente

  • art. 56 TFUE

    citato solo per distinguere i casi in cui la Corte di giustizia ha esaminato la normativa sui giochi d’azzardo al fine di verificare eventuali ostacoli alla libera prestazione di servizi

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    richiamato come base normativa dell’imposta unica, anche per il periodo anteriore al 2011, nel senso che la pretesa impositiva poteva colpire anche soggetti operanti fuori dal sistema concessorio

  • art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010

    ha chiarito che l’imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio

  • L. n. 208 del 2015

    la modifica della base imponibile non incide sulla natura del tributo né sulla sua non sovrapponibilità all’IVA

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’imposta speciale nazionale sui giochi e sulle scommesse non è assimilabile a un’imposta sul volume d’affari e, quindi, non rientra nel divieto di cumulo previsto dalla direttiva IVA, purché non riproduca la struttura propria dell’IVA.
  • La coesistenza tra IVA e tributo nazionale sui giochi è ammessa quando il tributo speciale colpisce il settore delle scommesse con una base imponibile diversa dal valore aggiunto e senza meccanismo di detrazione degli acquisti.
  • Il giudice nazionale non deve disporre rinvio pregiudiziale quando la questione di diritto unionale è già stata interpretata dalla Corte di giustizia in modo sufficiente o quando l’interpretazione corretta non presenta dubbi ragionevoli.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina nazionale e la sua interpretazione possono comportare l’assoggettamento anche degli operatori esteri privi di concessione per le annualità anteriori e successive al 2011, secondo il combinato disposto della normativa di settore e della legge interpretativa successiva.
  • La modifica legislativa della base imponibile di un tributo non è di per sé sufficiente a mutarne la natura giuridica o a renderlo sovrapponibile all’IVA.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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