Cassazione Civile, Ordinanza n. 23666/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da alcuni condomini contro il condominio per ottenere un accertamento tecnico-giuridico in materia di superamento delle barriere architettoniche in un fabbricato privo di ascensore. Gli attori sostenevano che l'edificio presentasse ostacoli nei passaggi e che l'ascensore progettato dal condominio non fosse idoneo a rimuovere tali ostacoli; chiedevano quindi di dichiarare che l'unica soluzione idonea fosse una combinazione di pedana d'ingresso, modifica del portone e servoscala per le rampe di scale. Chiedevano anche di accertare che solo con l'eliminazione delle barriere architettoniche si potessero applicare le maggioranze agevolate previste dalla legge n. 13/1989 per deliberare innovazioni come l'ascensore esterno. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché i giudici di merito non avevano esaminato la domanda originaria e il relativo motivo di appello, ma avevano deciso come se fosse stata impugnata la legittimità dell'installazione dell'ascensore; 2) illegittimità della chiamata in causa dei condomini che avevano assunto a proprie spese l'installazione dell'ascensore; 3-5) errata interpretazione della domanda e dei motivi di appello, nonché erroneo rilievo di carenza di interesse e preteso giudicato; 6) erronea liquidazione delle spese e della causa come di valore indeterminabile. Il condominio e i condomini resistenti chiedevano l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello era incorsa in omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si denunciava l'extrapetizione del tribunale. La Suprema Corte ha ritenuto che la domanda originaria e il motivo di gravame avessero un contenuto concreto e specifico, tale da imporre una decisione espressa; la Corte territoriale, invece, aveva respinto l'appello con argomenti inconferenti e senza confrontarsi con il vizio denunciato. Sono stati rigettati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo; il sesto è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
n. 3 e n. 5; nel primo motivo anche "10 co." come riportato nel testo
È la norma invocata per censurare violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte esamina in particolare la doglianza di omessa pronuncia come error in procedendo.
Consacra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il vizio sussiste quando il giudice omette ogni decisione su un capo di domanda o su un motivo di appello specifico.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. tra le norme asseritamente violate, senza un autonomo sviluppo decisorio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio nella decisione.
Richiamato per contestare la ritenuta genericità dei motivi di appello; la Corte ritiene che il motivo di gravame fosse sufficientemente specifico quanto al vizio di omessa pronuncia.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'uso della cosa comune e all'installazione dell'ascensore, ma la decisione si concentra sul vizio processuale di omessa pronuncia.
La chiamata del terzo su istanza di parte è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione o in appello.
Richiamato in tema di spese di lite; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire o a resistere, ma la censura è stata respinta.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la propria legittimazione a far valere il corretto oggetto della domanda; la Corte non accoglie le censure collegate.
Richiamata per la disciplina delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche e per le maggioranze agevolate condominiali.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte esclude, per l'accoglimento del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato nel sesto motivo in tema di liquidazione delle spese, ma il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide affatto su un capo di domanda o su un motivo di appello specifico e autonomo; non basta una motivazione che, pur esistendo, non si confronti realmente con la questione devoluta.
- Quando si deduce in cassazione un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto della domanda e dei motivi di impugnazione.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla reale censura proposta: se il gravame denuncia l'extrapetizione o l'erronea individuazione dell'oggetto della domanda, il giudice deve confrontarsi con tale deduzione e non limitarsi a rilevare genericamente carenze argomentative.
- La chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c. su istanza di parte è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e, salvo vizi propri della decisione, non è censurabile in sede di legittimità.
- Se il motivo di ricorso che investe una questione dipendente è assorbito dall'accoglimento del motivo principale, la Corte non ne esamina il merito.
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