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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19027/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e parzialmente riformato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la responsabilità per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. I motivi dedotti attengono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle attenuanti e valorizzare diversamente gli elementi favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e meramente assertivo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse coerente, non contraddittoria e priva di vizi logici e giuridici, avendo la Corte territoriale esercitato il proprio potere discrezionale nel bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua interpretazione sostanziale, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Censura di legittimità per violazione di legge dedotta dal ricorrente, ritenuta in concreto generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Censura di legittimità per manifesta illogicità della motivazione dedotta dal ricorrente, disattesa perché la sentenza impugnata presenta motivazione congrua e coerente.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per affermare che l'onere motivazionale del giudice nella commisurazione della pena non richiede l'esame di tutti i parametri ivi previsti, se la valutazione complessiva è logicamente e congruamente espressa.

  • art. 62-bis c.p.

    Usato come parametro del giudizio di bilanciamento e della valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte ribadisce che non vi è automatismo nella prevalenza delle attenuanti.

  • art. 81 c.p.

    bilanciamento fra circostanze

    Richiamato indirettamente nel riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da profili di colpa.

Massime di principio

  • Il giudizio sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per vizi effettivi di logica o di diritto, non per la mera richiesta di una diversa valutazione del fatto.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando esprime una valutazione complessiva congrua, logica e non contraddittoria; non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le doglianze che si limitano a prospettare in modo apodittico la necessità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione in fatto degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, né la valorizzazione di dati che la difesa ritiene ingiustamente trascurati, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiOnere della prova

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