Cassazione Civile, Ordinanza n. 29981/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore in data 6 aprile 2020. Nel giudizio di merito, il Tribunale aveva inizialmente accolto l'opposizione del lavoratore all'ordinanza resa nella fase sommaria ex L. n. 92/2012, dichiarando illegittimo il recesso e ordinando la reintegrazione con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nei limiti di 12 mensilità e dei contributi. La Corte d'appello, invece, in accoglimento del reclamo della società e rigettando il reclamo incidentale del lavoratore, aveva respinto le domande introduttive. Contro tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione la controversia veniva conciliata: dopo la morte del ricorrente, avvenuta il 16 agosto 2023, gli eredi, quali successori processuali, depositavano rinuncia al ricorso, accettata dalla società controricorrente, nell'ambito di un verbale di conciliazione con spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente formulata dagli eredi del ricorrente originario e accettata dalla società controricorrente, in presenza di un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e, poiché la controricorrente aveva aderito alla rinuncia, non ha disposto sulle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se regolare e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Quando la controparte aderisce alla rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese processuali.
Richiamata solo per identificare il rito speciale applicato nella fase di merito relativa al licenziamento disciplinare.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la norma riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, trattandosi di disposizione eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso regolarmente proposta e accettata dalla parte costituita comporta l'estinzione del processo.
- L'adesione della controparte alla rinuncia al ricorso esclude la pronuncia sulle spese di lite, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- La morte della parte ricorrente intervenuta dopo la proposizione del ricorso non impedisce la prosecuzione del rapporto processuale da parte degli eredi, che possono validamente rinunciare all'impugnazione se ne hanno titolo.
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