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Sentenza

Sentenza n. 4887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10758/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 10758/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dell’ASL dal Fondo per l’adeguamento prezzi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ASL Viterbo aveva impugnato l’esclusione dal Fondo per l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26, comma 4, lettera b), del d.l. n. 50/2022, relativa a tre stati di avanzamento di lavori eseguiti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022. L’amministrazione aveva ritenuto inammissibile l’istanza perché non presentata secondo le modalità prescritte dal d.m. n. 381/2022: la domanda avrebbe dovuto essere generata esclusivamente tramite la piattaforma ministeriale entro le ore 16:00 del 31 gennaio 2023, poi sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC entro le ore 23:59 dello stesso giorno. L’ASL sosteneva di non aver potuto completare la procedura informatica nell’ultimo giorno utile per una presunta indisponibilità o malfunzionamento della piattaforma e di avere comunque inviato via PEC alle ore 18:40 un modulo contenente i dati richiesti. In appello ha dedotto, con il primo motivo, difetto di motivazione e omessa pronuncia, travisamento, illogicità, violazione dell’art. 26, comma 4, lettera b), del d.l. n. 50/2022, dell’art. 3 e dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990, nonché dei principi di affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, non aggravamento e soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità dell’art. 2 del d.m. n. 381/2022, nella parte in cui stabiliva la chiusura della piattaforma alle ore 16:00, deducendo violazione della norma primaria, difetto di motivazione, illogicità, violazione dei principi di auto-vincolo, affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 26, comma 4, lettera b), del d.l. n. 50/2022 stabilisse il termine finale del 31 gennaio 2023 per la trasmissione delle istanze, rimettendo espressamente al decreto ministeriale la disciplina delle modalità di accesso al Fondo. Il d.m. n. 381/2022 aveva legittimamente articolato la procedura in due fasi: generazione della domanda mediante piattaforma entro le ore 16:00 e successiva sottoscrizione e trasmissione via PEC entro le ore 23:59. Il termine delle ore 16:00 non costituiva una riduzione del termine decadenziale fissato dalla legge, ma riguardava un adempimento distinto e antecedente alla trasmissione dell’istanza. L’ASL aveva l’onere di verificare le modalità e le tempistiche stabilite da una fonte normativa pubblica e non ha provato alcun malfunzionamento della piattaforma; la mancata conclusione della procedura era invece riconducibile all’avvio tardivo delle attività. Inoltre, i dati caricati erano solo parziali: risultavano compilate l’anagrafica e alcune dichiarazioni, mentre mancava la sezione relativa alle schede di adeguamento prezzi, indispensabile per consolidare la domanda e generare il codice univoco. Il modulo inviato via PEC era pertanto incompleto e non poteva sostituire la richiesta generata e consolidata secondo le modalità prescritte. Il giudice ha escluso anche la violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, non aggravamento e soccorso istruttorio. L’appello è stato respinto; le spese del grado sono state compensate per la particolarità delle questioni e per la natura pubblicistica di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91

    Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori...

    La disposizione disciplina il meccanismo di adeguamento dei prezzi e l’utilizzo delle risorse della stazione appaltante per fronteggiare i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari.

  • art. 26, comma 4, lettera b), d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91

    ...secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate... entro il 31 gennaio 2023...

    La norma fissa il dies ad quem per la presentazione via PEC delle istanze e demanda al decreto ministeriale la disciplina delle modalità operative di accesso al Fondo, comprese le modalità di redazione e generazione telematica delle domande.

  • art. 1-septies, comma 8, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    È la disposizione richiamata dalla norma primaria quale base per il decreto ministeriale destinato a disciplinare le modalità di accesso al Fondo.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.m. 6 dicembre 2022, n. 381

    ...esclusivamente la piattaforma... sino al 31 gennaio 2023 - ore 16:00... La richiesta... generata dalla suddetta piattaforma... deve essere... trasmessa... entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2023...

    La disposizione legittimamente distingue tra il termine delle ore 16:00 per la generazione e il consolidamento telematico della domanda e quello delle ore 23:59 per la successiva trasmissione via PEC; la mancata compilazione delle schede di adeguamento prezzi impedisce il consolidamento della domanda.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È invocato dall’appellante in relazione al difetto di motivazione, ma il giudice non ravvisa un vizio di motivazione rilevante.

  • art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il principio di non aggravamento del procedimento è invocato dall’appellante, ma non risulta violato dalla scansione procedurale stabilita dal decreto ministeriale.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria fissa il termine finale per la presentazione di un’istanza e demanda a una fonte subordinata la disciplina delle modalità di accesso a un fondo pubblico, la fonte subordinata può articolare la procedura in fasi operative distinte, stabilendo un termine anticipato per la generazione o il consolidamento telematico della domanda e mantenendo il termine legislativo per la sua successiva trasmissione.
  • Il termine anticipato previsto per la generazione telematica della domanda non costituisce una riduzione del termine decadenziale stabilito dalla legge se riguarda un adempimento distinto e antecedente rispetto alla trasmissione finale dell’istanza.
  • L’interessato che intenda accedere a un finanziamento pubblico ha l’onere di verificare diligentemente le modalità e le tempistiche di presentazione stabilite dalla normativa e dalla piattaforma; l’avvio tardivo della procedura non è imputabile all’amministrazione in assenza di prova di un malfunzionamento del sistema.
  • Una domanda informatica solo parzialmente compilata e non consolidata, priva dei dati essenziali richiesti dalla disciplina attuativa, non equivale all’istanza definitiva e non può essere validamente sostituita dall’invio via PEC di un modulo autonomo non generato dalla piattaforma prescritta a pena di esclusione.
  • Il principio del soccorso istruttorio non consente di sanare la mancata formazione o il mancato consolidamento dell’istanza secondo le modalità essenziali previste dalla disciplina di accesso a un fondo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzio
RamiContratti pubbliciContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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